DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1992 

  Atto   di   indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  concernente
interventi di sostegno in materia di  trasporto  di  cose  per  conto
terzi.
(GU n.40 del 18-2-1992)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Considerata l'opportunita' di  adottare  un  atto  di  indirizzo  e
coordinamento  della attivita' amministrativa delle regioni a statuto
ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in
materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto conto che
tale  attivita'  ha  rilevanza  nazionale  e  postula  interventi  di
sostegno  con  caratteristiche  di uniformita' su tutto il territorio
nazionale;
  Tenuto  conto  che  le  regioni  e  le  province  autonome  possono
determinarsi  ad adottare provvedimenti di sostegno all'autotrasporto
di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298,
e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare
disporre l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni volti a  favorire
lo sviluppo delle imprese del settore;
  Considerato  che  le  iniziative  di  sostegno devono perseguire la
finalita' di ristrutturare il mercato dell'autotrasporto  nel  quadro
del  disegno  globale  di  riassetto  del  settore quale emerge dalla
normativa  di  recente  approvata  dal  Parlamento  ed  in  corso  di
promulgazione da parte del Capo dello Stato;
  Considerato  altresi' che sarebbero sindacabili anche a livello CEE
tutte le iniziative di  aiuti  che  comportassero  distorsioni  nelle
regole di concorrenza anche in ambito comunitario;
  Rilevato che, in ogni caso, le iniziative di sostegno e di aiuti in
questione  devono  essere  indirizzate  soltanto  a quelle imprese di
autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi  regolarmente  iscritte
all'"Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi", istituito presso il
Ministero dei trasporti ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Rilevato che, comunque, le imprese devono svolgere l'attivita'  nel
pieno  rispetto  della  legge  6  giugno  1974,  n. 298, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  ne  regola  l'esercizio,   ivi
compresa  l'osservanza  delle  disposizioni relative all'applicazione
delle tariffe obbligatorie a forcella;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
  1.  Si  segnala  alle regioni e province autonome l'opportunita' di
uniformarsi, nell'adozione dei provvedimenti di sostegno  specificati
in premessa, alla finalita' descritta di ristrutturazione del mercato
dell'autotrasporto,  nonche'  la  necessita'  che le procedure per la
individuazione  delle  imprese  beneficiarie  delle   iniziative   di
sostegno  prevedano  comunque una puntuale verifica dell'ottemperanza
alle richiamate norme vigenti da parte delle imprese stesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
                                  BERNINI, Ministro dei trasporti