COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992 

  Determinazione   degli   indirizzi   per   la   concessione   delle
agevolazioni  finanziarie  ai  centri commerciali ed ai mercati agro-
alimentari all'ingrosso.
(GU n.46 del 25-2-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  11,  comma  15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
che, ad integrazione del fondo di  cui  all'art.  6  della  legge  10
ottobre  1975,  n.  517,  prevede  lo stanziamento complessivo di 950
miliardi di lire utilizzabile per la concessione  delle  agevolazioni
finanziarie,  nella  misura  stabilita  dal  comma  16  dello  stesso
articolo, alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso
ed alle societa' consortili che  realizzano  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso;
  Vista  la  propria  delibera  del 14 ottobre 1986, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 1986, che ha  stabilito,  in
forza  del  comma  18,  dell'art.  11,  della  legge  n.  41/1986, le
direttive, le procedure, i tempi e le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi  e  di  accertamento  degli  investimenti  promossi  dalle
societa' anzidette;
  Visto l'art. 15, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha
destinato alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso
la  somma  di  150  miliardi  di  lire,  utilizzate  sotto  forma  di
contributi   in   conto  capitale,  specificando  che  i  termini  di
presentazione delle domande delle stesse societa' sono stabiliti  dal
Comitato  per  la  gestione  del  fondo  per  il  finanziamento delle
agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;
  Visto l'art. 15, comma 48, della legge sopra richiamata che prevede
la costituzione di commissioni anche per le attivita'  connesse  alla
realizzazione dei mercati agro-alimentari;
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, che prevede un
incremento,  pari  a 55 miliardi di lire, del fondo di cui all'art. 6
della legge 10  ottobre  1975,  n.  517,  per  la  concessione  delle
agevolazioni   finanziarie   alle   societa'   promotrici  di  centri
commerciali e alle societa' consortili che realizzano  mercati  agro-
alimentari  all'ingrosso,  stabilendo altresi' che le somme impegnate
ma non liquidate, per la concessione  dei  contributi  alle  societa'
consortili  predette  sono  riassegnate  per le stesse finalita' allo
stato di previsione della spesa  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Considerato  che  il  processo di miglioramento e potenziamento dei
mercati agro-alimentari, rappresentando una condizione indispensabile
per  la  razionalizzazione  del  sistema  distributivo  con   effetti
collaterali di crescente rilevanza in altri settori, puo' essere allo
stato  attuale  accelerato con la definizione di linee operative che,
orientate verso obiettivi di carattere  generale  tendono  nel  breve
tempo  alla  realizzazione  dei  mercati  a  rilevanza strategica nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili   per   l'intervento
pubblico;
  Vista  la  propria  delibera del 21 dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989 la quale ha  riformulato
gli  indirizzi in materia di agevolazioni alle societa' promotrici di
centri   commerciali   e   di   mercati   all'ingrosso,   sostituendo
integralmente   la  precedente  deliberazione  del  14  ottobre  1986
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 1986;
  Visti  i  decreti ministeriali 21 dicembre 1990 di approvazione del
piano generale dei mercati agro-alimentari e  di  approvazione  della
graduatoria dei mercati agro-alimentari;
  Vista la proposta del Ministro dell'industria, trasmessa in data 17
dicembre  1991,  intesa  ad approntare modifiche ed integrazioni alle
delibere CIPE del 21 dicembre 1988;
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, lettera d),  della  delibera
del  Comitato  del  21  dicembre  1988  le  domande  di finanziamento
presentate dalle  societa'  consortili  sono  corredate  dall'impegno
delle   societa'   medesime   ad   esperire  una  gara  pubblica  per
l'affidamento delle opere;
  Considerata l'opportunita' di avviare rapidamente le procedure gia'
previste con la citata delibera 21 dicembre 1988, unificando le  fasi
relative  alla elaborazione della progettazione esecutiva e del piano
finanziario con l'istruttoria di competenza degli istituti di credito
speciale nonche' individuando modalita'  che  consentano  l'immediato
impiego  delle  risorse  disponibili  pur  in  presenza  di possibili
ritardi da parte dei soggetti interessati;
  Ravvisata  l'esigenza  di  consentire  alle   societa'   consortili
risultate   assegnatarie  delle  agevolazioni  di  svincolarsi  dalla
gestione delle opere realizzate mediante l'affidamento della stessa a
societa' all'uopo costituite anche dalle  associazioni  di  categoria
specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare;
  Tenuto  conto  della  valutazione  generale espressa dal CIPE nella
riunione del 28 dicembre 1991 sulla anzidetta proposta  del  Ministro
dell'industria;
  Acquisito  il parere delle regioni espresso in seno alla Conferenza
Stato-Regioni riunitasi in data 14 gennaio u.s.;
  Ritenuto di procedere all'unificazione  ed  omogeneizzazione  delle
modalita'  di  affidamento  delle  opere  anche al fine di assicurare
l'applicazione di criteri uniformi nella  valutazione  dell'idoneita'
dei  soggetti  concorrenti e delle offerte tecniche ed economiche che
saranno presentate in sede di gara;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1.  Le  societa'  consortili che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso di cui all'art. 1 della delibera CIPE 21  dicembre  1988
risultate   assegnatarie   delle  agevolazioni  possono  affidare  la
gestione  dei  mercati  realizzati  a   societa'   all'uopo   create,
costituite anche prevalentemente dagli operatori e dalle associazioni
di  categoria  specificatamente  rappresentative  del  settore  agro-
alimentare.
  2. Il punto 6 della delibera CIPE e' sostituito dal seguente:
  "Entro il termine  di  centottanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione   del  decreto  di  ammissione  alle  agevolazioni,  le
societa' consortili  presentano,  tramite  gli  istituti  di  credito
speciale,    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato il progetto esecutivo,  lo  studio  di  fattibilita'
economico   e   finanziario   e   la   documentazione  attestante  la
disponibilita' dell'area ovvero  l'attivazione  dei  procedimenti  di
occupazione temporanea e di urgenza e di esproprio, fermo restando il
termine previsto dal successivo punto 10 per l'inizio dei lavori.
  Gli  istituti  di  credito  speciale  dovranno nel medesimo termine
attestare  l'idoneita'  dello  studio  di  fattibiita'  economico   e
finanziario  ed  esprimere  le  proprie determinazioni in ordine alla
domanda di finanziamento.
  In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel
termine di cui al  precedente  primo  comma  le  societa'  consortili
decadranno dal contributo assentito, che verra' assegnato con decreto
del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato agli
interventi immediatamente seguenti nella graduatoria approvata con il
decreto ministeriale 21 dicembre 1990  conformemente  alla  normativa
vigente.
  Potra'  essere  accordata  con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in casi eccezionali e per una  sola
volta, una proroga del termine non superiore a trenta giorni.
  Al  fine  di  poter realizzare la diffusione e la pubblicita' delle
informazioni, il progetto  esecutivo  di  ciascun  intervento  dovra'
assicurare il collegamento in tempo reale del sistema informativo con
quello degli altri mercati agro-alimentari.
  Il  Comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
sentita la commissione di esperti,  delibera  sulla  concessione  dei
contributi    che   viene   disposta   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Adeguamenti  dei
progetti  esecutivi possono essere richiesti dal Comitato prima della
deliberazione".
  3. L'affidamento della realizzazione delle  opere  da  parte  delle
societa'  consortili  deve  avvenire  con le modalita' previste nella
presente delibera.  La  liquidazione  dei  contributi  da  parte  del
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e'
subordinata al rispetto delle previsioni della presente delibera.
  4. La procedura di gara deve essere riferita all'intero  intervento
oggetto   della   domanda   di  contributo  presentata  e  ammesso  a
contributo, anche se il contributo medesimo e'  stato  concesso  solo
parzialmente  in relazione alle somme disponibili o per singoli lotti
funzionali.
  In caso di appalto dei lotti funzionali  ammessi  a  contributo  la
societa'  consortile sara' tenuta all'applicazione dell'art. 12 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  5. Le societa' consortili procederanno all'affidamento delle  opere
mediante  la procedura della licitazione privata, da aggiudicarsi con
il criterio dell'art.  29,  primo  comma,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  19  dicembre 1991, n. 406, che sara' attivata sulla base
del progetto esecutivo predisposto dalla societa' consortile ai sensi
dell'art. 6 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988 come  modificato
dalla presente delibera.
  6.  I  bandi  di gara dovranno essere conformi a quanto previsto in
apposito  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato  con  cui sara' altresi' approvato lo schema tipo di
lettera di invito.
  Nell'emanazione di tale decreto  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato  dovra'  tener  conto  dei  seguenti
elementi:
    a) i concorrenti dovranno attestare il  possesso  dell'iscrizione
all'Albo    nazionale   dei   costruttori   anche   nelle   categorie
impiantistiche e per gli importi richiesti per la realizzazione degli
interventi;
    b) dovra' essere comprovata, con apposite dichiarazioni bancarie,
la  disponibilita' di linee di credito che consentano all'appaltatore
di  percepire  il  corrispettivo  conformemente  alle  modalita'   di
erogazione dei contributi in conto capitale fissate al punto 12 della
delibera CIPE 21 dicembre 1988.
  Le  societa'  consortili  dovranno procedere alla pubblicazione del
bando di gara con le forme richieste dalla  vigente  legislazione  in
materia  di  opere  pubbliche  in  tempo  utile  per  trasmettere  al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   le
risultanze  dell'esame delle richieste di invito nel termine previsto
al precedente punto 2.
  7.  L'esame  delle  richieste  di  invito  e  delle  offerte  sara'
effettuato  da commissioni, nominate con proprio decreto dal Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro  sessanta
giorni  dalla  data  della  presente  deliberazione,  composte  da un
magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente;  da  un
direttore  generale  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;  da  un  dirigente  amministrativo   dello   stesso
Ministero;  e  da  un  dirigente  del  Ministero  del  tesoro;  da un
dirigente generale del Ministero del bilancio e della  programmazione
economica;  da  un tecnico designato dal Ministro dei lavori pubblici
scelto tra i dirigenti generali dello stesso Ministero.
  Ciascuna societa' consortile dovra' designare, entro trenta  giorni
dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale,
un   componente   tecnico  o  amministrativo.  Decorso  tale  termine
l'individuazione di detto componente sara'  effettuata  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  L'atto  di  nomina delle commissioni sara' comunicato alle societa'
consortili  che  provvederanno  alla  loro  convocazione.  Per   ogni
commissione  sara'  nominato  un  segretario  scelto fra i funzionari
direttivi   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato.
  8. Alle stesse commissioni sara' affidato dalle societa' consortili
la  verifica  della  regolarita'  amministrativa  e  funzionale delle
opere, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma  17,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  9. I compensi delle commissioni per le attivita' connesse alle pro-
cedure  di  gara  e per le operazioni di cui al punto 8 sono a carico
delle societa'  consortili  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti
tariffe  professionali  per  gli  ingegneri  e gli architetti e dalla
normativa regolamentare in materia.
  10. Per tutto quanto non diversamente disposto resta in  vigore  la
delibera CIPE 21 dicembre 1988.
   Roma, 31 gennaio 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO