REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991 

  Stralcio  di  un'area  ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore
dall'ambito territoriale n. 1, individuato  con  deliberazione  della
giunta  regionale  10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione
di un ripetitore passivo da  parte  della  S.I.P.  (Deliberazione  n.
V/12874).
(GU n.53 del 4-3-1992)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dalla S.I.P. per la realizzazione di un
ripetitore passivo su  area  ubicata  nel  comune  di  Tronzano  Lago
Maggiore  (Varese),  mappale  2500,  foglio  9,  sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza della legge 8 agosto  1985,  n.  431,  nonche'
gravata   da   vincolo   di   immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n.  431,
in  quanto  ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta   al   soddisfacimento  di  interessi  pubblici,  consistenti
nell'assicurare il servizio telefonico;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in considerazione del
limitato impatto ambientale dell'opera in argomento;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 1,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mappale  2500,
foglio   9,   dall'ambito   territoriale   n.   1,   individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2) di riperimetrare, in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
 4)  di  inviare  al  sindaco  del  comune  di Tronzano Lago Maggiore
(Varese) copia  della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente
deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il
comune  stesso  dovra'  tenere a disposizione degli interessati copia
della Gazzetta  Ufficiale  con  la  relativa  planimetria,  ai  sensi
dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 17 settembre 1991
                                               Il presidente: FINETTI
Il segretario: DI GIUGNO