MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 febbraio 1992, n. 3 

  Legge  11  agosto  1991,  n.  256,  recante:  "Legge   quadro   sul
volontariato".
(GU n.56 del 7-3-1992)
 
 Vigente al: 7-3-1992  
 

                                  Alle intendenze di finanza
                                  Agli  ispettorati   compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici provinciali I.V.A.
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette di Roma - Milano -  Bari  -
                                  Pescara   -  Venezia  -  Bologna  -
                                  Genova
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo
                                  Alla   Direzione    generale    del
                                  contenzioso
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al    Servizio    centrale    della
                                  riscossione
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  capo  del  Dipartimento   degli
                                  affari sociali
 Con  legge  n.  266  dell'11  agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 22 agosto  1991,  concernente  le  attivita'  di
volontariato,   sono  state,  tra  l'altro,  introdotte  agevolazioni
fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.
  L'attivita' di volontariato cosi' come definita dall'art.  2  della
legge,  e'  "quella  prestata in modo personale spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte,  senza  fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'".
Al   volontario   possono   essere   soltanto   rimborsate  le  spese
effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata,  entro  limiti
preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.
  L'art.  3  della  legge  n. 266 stabilisce che le organizzazioni di
volontariato "possono assumere la forma giuridica che ritengono  piu'
adeguata   al  perseguimento  dei  loro  fini,  salvo  il  limite  di
compatibilita'  con  lo  scopo  solidaristico";  lo  stesso  art.   3
stabilisce   poi   che   "negli  accordi  degli  aderenti,  nell'atto
costitutivo o nello statuto .. devono essere  espressamente  previsti
l'assenza  di  fini  di  lucro  ..  i  criteri  di  ammissione  e  di
esclusione" degli aderenti.
  Si  osserva  al  riguardo  che  la  compatibilita'  con  lo   scopo
solidaristico,  la  previsione  di  criteri  di  escludibilita' degli
aderenti e, soprattutto, la necessita' dell'assenza di fini di  lucro
rende  impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie
della legge in oggetto, ai fini fiscali,  la  costituzione  in  forma
societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del
codice civile, che prevede come finalita' essenziale del contratto di
societa' "l'esercizio in comune di una attivita' economica allo scopo
di dividerne gli utili".
  Sono  escluse,  pertanto,  anche  le  societa'  cooperative,  dalla
partecipazione alle quali i soci  traggono,  comunque,  una  utilita'
diretta  incompatibile con le finalita' solidaristiche della legge n.
266.
  Peraltro, va  considerato  che  la  recente  legge  n.  381  dell'8
novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooper-
ative  sociali che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale  dei
cittadini".
  E'   da   rilevare   che  ai  fini  fiscali  le  organizzazioni  di
volontariato costituite in forma  di  associazioni  o  di  fondazione
hanno,  in  considerazione  dei fini statutari, la natura di enti non
commerciali.
  I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito,  sono
recati dall'art. 8, commi 3 e 4, e dell'art. 9.
  L'applicazione dei benefici medesimi e' condizionata all'iscrizione
delle  organizzazioni  nei "registri generali delle organizzazioni di
volontariato" tenuti dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  ai
sensi dell'art. 6 della legge in esame.
  In  particolare  il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1- ter
all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,  come  modificato
dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.
  Detto  comma  1- ter e' cosi' formulato: "Con i decreti legislativi
di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi,
saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali  in
denaro  a  favore  delle  organizzazioni  di  volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarieta', purche'  le  attivita'  siano
destinate  a  finalita'  di volontariato, riconosciute idonee in base
alla normativa vigente in materia  e  che  risultano  iscritte  senza
interruzione  da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,
dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai
sensi  degli  articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni ed integrazioni,
per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai  fini  del
reddito  d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata
entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino  ad  un
massimo di lire 100 milioni".
  La  disciplina  delle misure agevolative in favore delle erogazioni
liberali e' quindi rinviata ai  decreti  legislativi  previsti  dalla
norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.
  Il  comma  4  dell'art.  8  della  legge  n.  266 stabilisce che "i
proventi derivanti da attivita' commerciali  e  produttive  marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche  (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale  impiego  per  i  fini
istituzionali  dell'organizzazione  di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento  della  natura  e  dell'entita'  delle
attivita',  decide  il Ministro delle finanze con proprio decreto, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali".
  Per  quanto  riguarda  la  definizione  sotto  l'aspetto  oggettivo
dell'ambito applicativo della disposizione, si e' dell'avviso che per
"attivita' commerciali e produttive marginali" dovrebbero  intendersi
esclusivamente   le   attivita'   di   carattere  commerciale  ovvero
produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni  di
volontariato  per  il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro
riabilitazione e del loro  inserimento  sociale;  b)  dei  volontari,
intendendo  per  volontari  quelli che svolgono l'attivita' secondo i
criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della  legge  n.  266.  Le
attivita'   stesse   non   debbono  essere  organizzate  nella  forma
imprenditoriale, di cui agli articoli  2080  e  seguenti  del  codice
civile, siano esse industriali o artigiane.
  Il  beneficio,  per  cio' che concerne l'imposizione sui redditi e'
condizionato al totale impiego dei proventi in questione per  i  fini
istituzionali  dell'organizzazione  di volontariato, impiego che deve
essere idoneamente documentato.
  In particolare, per cio' che concerne l'"entita'" delle  attivita',
pur  non  essendo  questa ancorata ad una specifica percentuale delle
entrate dell'organizzazione, dovra' essere individuata sulla base  di
parametri  correlati  a  diverse  situazioni di fatto quali, a titolo
esemplificativo,   la   occasionalita'   dell'attivita',    la    non
concorrenzionalita'  (che  puo'  essere  anche  ricondotta a radicate
tradizioni locali che riservino al volontariato  determinati  servizi
in  favore  della  comunita'  locale)  dell'attivita' sul mercato, il
rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il  rapporto  tra  i  ricavi
dell'attivita' e i servizi resi dall'organizzazione.
  In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al
comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 ed al procedimento relativo al
loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.
  La  disposizione  recata dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge
n. 266, dopo aver stabilito che "i proventi  derivanti  da  attivita'
commerciali   e   produttive   marginali  non  costituiscono  redditi
imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, qualora sia documentato il
loro totale impiego per i fini istituzionali  dell'organizzazione  di
volontariato"   prevede  che  "sulle  domande  di  esenzione,  previo
accertamento della natura e dell'entita' delle attivita',  decide  il
Ministro  delle  finanze  con  proprio  decreto,  di  concerto con il
Ministro per gli affari sociali".
  Al  riguardo  e'  opportuno  premettere   che   la   procedura   di
accertamento   mediante  decreto  interministeriale  costituisce  una
novita' nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di
agevolazioni fiscali in materia di imposte  sui  redditi,  finora  di
competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi
stabiliti   da   fonti   normative,  nel  quadro  della  potesta'  di
accertamento ad essi attribuita.
  La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura  da
seguire  per  ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4
in argomento.
  Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.
  Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si  trova
il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici
devono  trasmettere a questa Direzione generale, entro sei mesi dalla
data del ricevimento, le domande prodotte,  corredandole  del  parere
istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della "natura"
e  della  "entita'"  delle  attivita'  per  cui  e'  stato chiesto il
trattamento di favore.
  Le domande di esenzione devono contenere una  analitica  e  precisa
descrizione  delle  attivita' commerciali e produttive marginali, per
le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonche' della  loro
entita'.
  Le  domande  devono  esere  corredate, oltre che del certificato di
iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato
di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal
quale deve risultare il  fine  esclusivo  di  solidarieta',  e  dello
statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea
documentazione  atta  a  provare il totale impiego dei proventi delle
attivita' in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.
  Dette domande possono essere presentate una sola volta  e  spiegare
effetto  anche  per  gli  esercizi  successivi,  salvo una revoca del
provvedimento di accoglimento  delle  domande  medesime,  conseguente
alla  cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art.
6 ovvero al venir  meno  delle  condizioni  poste  dal  quarto  comma
dell'art.  8  (la  decorrenza  iniziale dell'esenzione va riferita al
periodo d'imposta per il quale la domanda e' presentata).
  Annualmente, entro il termine previsto per la  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi,  deve,  invece,  essere  presentata agli
Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio  corredata
da   una  sintetica  relazione  sull'attivita'  svolta  onde  fornire
documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.
  Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di  cui  al
paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.
  Per  quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale
di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell'art.  8  (ovvero
di  diniego  o di revoca) verra' istituita, con decreto del Ministero
delle finanze di concerto con il Dipartimento degli  affari  sociali,
una apposita commissione istruttoria costituita da rappresentanti del
Ministero  delle  finanze e del Dipartimento degli affari sociali, al
fine di un esame congiunto delle  domande  di  esenzione  finalizzato
all'emanazione del decreto stesso, cio' in coerenza con i principi in
materia  di  semplificazione  dell'azione  amministrativa dettati dal
capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo.
  L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che:
"alle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte nei registri di cui
all'art. 6 si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  20,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".
  Tale  disposizione  rende  applicabile   alle   organizzazioni   di
volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle prov-
ince  autonome  di cui all'art. 6 della legge n. 266, siano esse enti
di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per  gli
enti non commerciali di tipo associativo dal gia' vigente primo comma
dell'art.  20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1,  2  e  3  dell'art.  111  del
T.U.I.R.  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917).
  Cio'  comporta  l'applicazione  in  favore dei soggetti interessati
della disciplina secondo cui le  somme  versate  alle  organizzazioni
dagli  associati  o partecipanti a titolo di contributo o quote asso-
ciative  non  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile   delle
organizzazioni.
  Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in
parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 598 (recepito nel terzo
comma dell'art. 111 T.U.I.R.), secondo il quale per  le  associazioni
assistenziali   non   si  considerano  effettuate  nell'esercizio  di
attivita' commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita'
alle  finalita'  istituzionali,  nei  confronti  degli  associati   o
partecipanti,   di   altre  associazioni  che  svolgono  la  medesima
attivita' e che, per legge, regolamento o  statuto,  fanno  parte  di
un'unica  organizzazione  locale  o nazionale, nonche' dei rispettivi
associati  o  partecipanti   e   dei   tesserati   delle   rispettive
organizzazioni nazionali.
  Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali
sono  contenute  nei  commi 1 e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla
circostanza che le organizzazioni di  volontariato  siano  costituite
esclusivamente  per fini di solidarieta' e siano iscritte nei cennati
registri tenuti dalle regioni e province  autonome.  Al  comma  1  e'
previsto  che  gli  atti  costitutivi  delle cennate organizzazioni e
quelli relativi allo svolgimento della  loro  attivita'  sono  esenti
dall'imposta   di  bollo  e  di  registro.  Pertanto,  nelle  ipotesi
previste,   la   formalita'   della   registrazione,   agli   effetti
dell'imposta  di  registro, dovra' essere eseguita senza pagamento di
imposta.
  Al comma 2  si  prevede  l'esclusione  dal  campo  di  applicazione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto delle operazioni effettuate dalle
organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale
va osservato in relazione alle  dette  operazioni.  Nella  previsione
esentativa  possono  ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate
nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili  registrati,
quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro
sicura utilizzazione nell'attivita' sociale da queste svolte.
  E'  prevista  infine  l'esenzione generalizzata da ogni imposta per
quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredita' o
di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.
  Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare  la  piu'  ampia
diffusione al contenuto della presente circolare.
                                                 Il Ministro: FORMICA