Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, societa' cooperativa a responsabilita' limitata, in Stornarella, e liquidazione coatta amministrativa della stessa Cassa.(GU n.56 del 7-3-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Stornarella (Foggia), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, e 67, primo comma, lettera a), del cennato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per la messa in liquidazione coatta dell'azienda, attesa l'eccezionale gravita' delle irregolarita' e delle perdite patrimoniali; Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 48698 del 25 febbraio 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite; Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Stornarella (Foggia), e la stessa e' posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del citato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 1992 Il Ministro: CARLI