MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1992 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
novantuno giorni.
(GU n.58 del 10-3-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per il 16 marzo 1992 e' disposta l'emissione,  senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
novantuno giorni con scadenza  il  15  giugno  1992  fino  al  limite
massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
 L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni  ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del decreto 31 dicembre 1991, citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla  lettera  a)  dell'art.  19  puo'  essere  presentata fino ad un
importo massimo di due miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del  Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria, degli istituti di credito  speciale  e  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle societa'  d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1990  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 10 marzo 1992,  con  l'osservanza  delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 4 marzo 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 230