DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1991
Revoca dell'autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Ufficio italiano dei cambi.(GU n.61 del 13-3-1992)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerato che con decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 771, l'Avvocatura dello Stato e' stata autorizzata ad assumere il patrocinio dell'Ufficio italiano dei cambi; Considerato che, sulla base del nuovo assetto organizzativo, l'Ufficio italiano dei cambi dispone di una propria struttura in grado di garantire l'assistenza legale; Su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Con decorrenza 7 ottobre 1991 e' revocata l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ufficio italiano dei cambi nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro di grazia e giustizia MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1992 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 286