Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle prov- ince di Avellino, Bari, Brescia, Cosenza, Cremona, Latina, Matera, Napoli, Salerno e Varese.(GU n.66 del 19-3-1992)
Con decreto ministeriale n. 1/11202 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 788.779.256, pari al 50% dell'importo di L. 1.577.558.513, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.579.771.214 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Bari dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12632 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.059.827.555, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 2.574.784.444, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.599.467.042 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Latina dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12714 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.921.568.979, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 46.978.972.535 iscritto a nome dei contribuenti indicati nelle istanze. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11885 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 20.238.162.193, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 20.266.180.800 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12301 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.543.034.485, pari al 50% dell'importo richiesto e corrispondente, al lordo dei compensi di riscossione, al carico di L. 7.086.068.971 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Varese dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1746 del 27 febbraio 1992 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Avellino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.284.482.875, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1760 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.039.920.338, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.044.256.575 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1763 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.047.956.420, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.107.831.945 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1904 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Cremona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.689.855.833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.697.315.243 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Cremona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1953 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.479.979.167, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.484.469.514 iscritto a nome dei contribuenti indicati nelle istanze. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Matera dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.