Tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la ristrutturazione e l'ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1992.(GU n.77 del 1-4-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto l'art. 3 del proprio decreto emesso di concerto con il Ministro della sanita' in data 5 dicembre 1991 e registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992, registro n. 10, foglio n. 91, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto il citato art. 3 del summenzionato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dal decreto ministeriale del 5 dicembre 1991: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,82%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 11,9250%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Decreta: Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolate a tasso variabile, e' pari al 12,75%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1992 e' pari al 13,55%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1992 Il Ministro: CARLI