Divieto di pesca dell'aragosta nel compartimento marittimo di Gaeta.(GU n.78 del 2-4-1992)
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge n. 963/1965; Visto l'art. 32 della legge citata n. 963/1965 che consente al Ministro della marina mercantile di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari per adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; Visto l'art. 132 del regolamento che vieta la pesca dell'aragosta (Palinurus elephas - P. vulgaris) dal 1 gennaio al 30 aprile; Esaminate le richieste dei pescatori delle isole Pontine tendenti ad ottenere una riduzione del periodo nel quale e' consentita la pesca delle aragoste allo scopo di salvaguardare meglio tale risorsa, che soprattutto nel mese di settembre tende a concentrarsi in banchi numerosi nelle vicinanze della costa cosi' da essere oggetto di fac- ile cattura e conseguente depauperamento; Sentiti la commissione consultiva centrale ed il comitato nazionale per la gestione delle risorse; Decreta: In deroga a quanto previsto dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel compartimento marittimo di Gaeta e' fatto divieto della pesca dell'aragosta nel periodo dal 1 settembre al 31 marzo di ciascun anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 1992 Il Ministro: FACCHIANO