MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 marzo 1992 

  Divieto di  pesca  dell'aragosta  nel  compartimento  marittimo  di
Gaeta.
(GU n.78 del 2-4-1992)

                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, che approva il  regolamento  per  l'esecuzione  della  suddetta
legge n. 963/1965;
  Visto  l'art.  32  della  legge  citata n. 963/1965 che consente al
Ministro della marina mercantile di emanare norme per  la  disciplina
della pesca anche in deroga alle norme regolamentari per adeguarle al
progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
  Visto  l'art.  132 del regolamento che vieta la pesca dell'aragosta
(Palinurus elephas - P. vulgaris) dal 1› gennaio al 30 aprile;
  Esaminate le richieste dei pescatori delle isole  Pontine  tendenti
ad  ottenere  una  riduzione  del  periodo nel quale e' consentita la
pesca delle aragoste allo scopo di salvaguardare meglio tale risorsa,
che soprattutto nel mese di settembre tende a concentrarsi in  banchi
numerosi  nelle vicinanze della costa cosi' da essere oggetto di fac-
ile cattura e conseguente depauperamento;
  Sentiti la commissione consultiva centrale ed il comitato nazionale
per la gestione delle risorse;
                              Decreta:
  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  132  del  decreto   del
Presidente   della   Repubblica   2   ottobre   1968,  n.  1639,  nel
compartimento  marittimo  di  Gaeta  e'  fatto  divieto  della  pesca
dell'aragosta  nel  periodo  dal  1› settembre al 31 marzo di ciascun
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 marzo 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO