Definizione del campo di applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali dei fertilizzanti.(GU n.81 del 6-4-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengono controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Viste le direttive comunitarie n. 77/535/CEE della Commissione del 22 giugno 1977, n. 79/138/CEE della Commissione del 14 dicembre 1978, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi, pubblicate rispettivamente nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 213 del 22 agosto 1977 e n. L 39 del 14 febbraio 1979 e le direttive n. 87/566/CEE della Commissione del 24 novembre 1987 e n. 89/519/CEE della Commissione del 1 agosto 1989 recanti modifiche ed integrazioni della succitata direttiva n. 77/535/CEE, pubblicate rispettivamente nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 342 del 4 dicembre 1987 e n. L 265 del 12 settembre 1989; Viste le direttive n. 87/94/CEE della Commissione dell'8 dicembre 1986 e n. 88/126/CEE della Commissione del 22 dicembre 1987, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche e dei limiti dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto, pubblicate rispettivamente nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 38 del 7 febbraio 1987 e n. L 63 del 9 marzo 1988; Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989 e 23 gennaio 1991, relativi all'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti", pubblicati rispettivamente nei supplementi alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989 e n. 29 del 4 febbraio 1991 con i quali, tra l'altro, si e' provveduto al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie sopra richiamate; Ritenuto opportuno definire con esattezza il campo di applicazione dei "Metodi di analisi nazionali" riportati nella seconda parte dei sopracitati "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti", allo scopo di evitare possibili ostacoli agli scambi di fertilizzanti legalmente prodotti e commercializzati negli altri Paesi comunitari e importati in Italia; Decreta: Art. 1. 1. I "Metodi di analisi nazionali" descritti nella seconda parte dei "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti", approvati con i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989 e 23 gennaio 1991, non si applicano per il controllo dei fertilizzanti legalmente prodotti e commercializzati negli altri Paesi delle Comunita' europee e importati in Italia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1992 Il Ministro: GORIA