MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1992 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro  al  portatore  a  novantuno
giorni.
(GU n.84 del 9-4-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per  il 15 aprile 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
novantuno  giorni  con  scadenza  il  15  luglio 1992, fino al limite
massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di  cui
alla  lettera  a)  dell'art.  19  puo'  essere  presentata fino ad un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato  nella
misura  di  5  centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  del 31 dicembre 1990 e delle societa' d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo),  R  (lire  5  miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1990  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  essere   consegnate   a   cura   del   mittente,
direttamente     allo    sportello    all'uopo    istituito    presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  9  aprile  1992,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del citato decreto
ministeriale 31 dicembre 1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 6 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 160