COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992 

  Criteri  per  l'individuazione dei casi di crisi aziendale ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
(GU n.90 del 16-4-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia
di cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto  in  particolare  il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge
che demanda al CIPI, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentito  il  Comitato  di cui all'art. 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41,  la  determinazione  dei  criteri  per
l'individuazione dei casi di crisi aziendale;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale;
  Visto il parere del Comitato di cui  all'art.  19  della  legge  n.
41/1986;
  Considerato  che  le  nuove  disposizioni  in materia di intervento
straordinario della Cassa integrazione  guadagni  prevedono,  per  la
gestione della crisi, una durata temporale limitata a dodici mesi;
  Ritenuto che tale periodo deve consentire, mediante l'attuazione di
adeguati  programmi,  il  superamento  delle cause interne od esterne
all'impresa che hanno determinato la fase critica, ovvero, in assenza
di  reali  possibilita'  di  risanamento,  deve  portare  a  positiva
soluzione  il  problema occupazionale, riducendo significativamentele
aliquote di personale da porre in mobilita';
  Avuto riguardo ai diversi andamenti dei settori  produttivi,  anche
in relazione ai problemi di congiuntura internazionale;
  Considerata   la   peculiarita'   di   alcune   aree   ad   elevata
concentrazione industriale in un unico comparto;
  Considerato che alcuni ambiti territoriali sono  caratterizzati  da
una  bassissima  presenza  industriale  e  da  persistente carenza di
occupazione anche negli altri settori;
                              Delibera:
  Le situazioni di crisi aziendali di cui  al  comma  6  dell'art.  1
della  legge 23 luglio 1991, n. 223, sono valutate dal CIPI secondo i
seguenti criteri:
 a) Crisi originate da fattori interni all'azienda.
  Avuto riguardo  all'arco  triennale  antecedente  la  richiesta  di
intervento   straordinario  della  Cassa  integrazione  guadagni,  si
verificano gli indicatori  economico-finanziari  piu'  significativi:
risultato    d'impresa,   risultato   operativo,   variazioni   nelle
immobilizzazioni  tecniche,   ammontare   dell'indebitamento   -   in
particolare  a  breve  -, variazioni nel fatturato e nel numero degli
addetti, con particolare riguardo alle eventuali assunzioni  avvenute
nell'ultimo   periodo,   specificatamente  per  quelle  sostenute  da
agevolazioni contributive e/o finanziarie. Tali  indicatori  dovranno
evidenziare scostamenti negativi rispetto ai valori normali.
  Il  piano di risanamento presentato dall'impresa deve individuare i
singoli fattori di squilibrio (produttivi,  finanziari,  gestionali),
indicando  le  specifiche  aree  di  intervento,  i  necessari  mezzi
correttivi  affrontati,  gli  obiettivi  concretamente  raggiungibili
nell'arco di dodici mesi.
  Nelle  ipotesi di crisi collegate a squilibri finanziari di entita'
tale da porre in pericolo la  sopravvivenza  dell'impresa,  il  piano
deve  essere  incentrato  sulle azioni da attuare per la salvaguardia
della manodopera, ove evitare o ridurre il ricorso alla mobilita'.
 b) Crisi originate da cause esterne.
  Con   riferimento   alla   situazione   di   difficolta'   creatasi
nell'impresa  a  seguito  di un improvviso condizionamento esterno di
natura  economico-finanziaria,  tecnologica,  socio-politica,   viene
verificata:
   l'imprevedibilita' dell'evento che ha originato la crisi;
   la  rapidita'  con  la  quale  l'evento  ha  prodotto  gli effetti
negativi, impedendo la messa a punto di azioni correttive;
   la  completa  autonomia  dell'evento   rispetto   alle   politiche
aziendali.
  Il  piano  di risanamento predisposto dall'impresa deve individuare
sia le azioni dirette a fronteggiare nel breve periodo la  situazione
di  squilibrio,  sia  gli interventi strutturali di medio periodo, in
particolare nei casi di condizionamenti tendenti a stabilizzarsi  nel
tempo.
  I  piani  diretti  a  fronteggiare  le situazioni di crisi dovranno
indicare in via previsionale  gli  andamenti  delle  sospensioni  dal
lavoro   in   correlazione   agli   strumenti  correttivi  approntati
dall'impresa,   evidenziando   come   la   questione    occupazionale
particolarmente  grave  all'inizio  del  piano possa trovare adeguata
soluzione nell'arco di dodici mesi.
  La valutazione dei piani verra'  effettuata  avuto  anche  riguardo
all'andamento ed alle prospettive del settore produttivo in cui opera
l'impresa,  sia  con  riferimento  al  mercato  interno  che a quello
internazionale,   nonche'   alle   caratteristiche   socio-economiche
dell'area di insediamento.
  In via generale non verranno presi in esame piani di gestione della
crisi presentati da imprese:
   che  hanno  iniziato  l'attivita'  produttiva  o  che hanno subito
significative trasformazioni societarie nel  biennio  antecedente  la
richiesta di Cassa integrazione guadagni straordinaria;
   che non hanno concretamente avviato l'attivita' produttiva;
   che  hanno  cessato l'attivita' produttiva, ad eccezione di quelle
che presentino concreti piani di gestione della manodopera, attuabili
realisticamente nell'arco  di  dodici  mesi  e  comportanti  puntuali
indicazioni delle azioni da porre in essere per ridurre in tutto o in
parte il ricorso alla mobilita' esterna.
    Roma, 25 marzo 1992
                                     Il Presidente delegato: POMICINO