Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria.(GU n.93 del 21-4-1992)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale e' stata aggiornata la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario, relativa ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria; Vista la legge n. 245/90, che detta norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990, e in particolare l'art. 13, comma 2, della stessa; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Articolo unico L'art. 3, ultimo comma, della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria (tabella XXIX), e' sostituito dal seguente comma: "La istituzione dei corsi di laurea di cui al primo comma e' attuata in conformita' alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 4 Universita' e ricerca, foglio n. 230