Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.93 del 21-4-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria del 13 marzo 1990, 8 novembre 1990 e 27 settembre 1991; del senato accademico del 29 giugno 1990 e 11 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione del 3 luglio 1990 e 15 ottobre 1991; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 gennaio 1991; Visto il successivo parere che il Consiglio universitario nazionale ha espresso nell'adunanza del 19 dicembre 1991; Vista la legge 7 agosto 1990, in particolare l'art. 13, primo comma, relativo all'attuazione del riordinamento della facolta' di ingegneria; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 237 e' modificato nel senso che e' inserito nell'elenco delle lauree che conferisce la facolta' di ingegneria il seguente ulteriore corso di laurea: ingegneria dei materiali. All'art. 239, contenente l'indicazione delle annualita' obbligatorie per i relativi corsi di laurea ed eventuali indirizzi, dopo l'elenco delle annualita' del corso di laurea in ingegneria civile, e' inserito: CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI 2 ann. nel raggr. A021 - Analisi matematica 1 ann. nel raggr. A012 - Geometria 1 ann. nel raggr. A030 - Fisica matematica 2 ann. nel raggr. B011 - Fisica generale 1 ann. nel raggr. C060 - Chimica 1 ann. nel raggr. I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 ann. nei raggr. P012 - Economia politica I270 - Ingegneria economico-gestionale 1 ann. nel raggr. H071 - Scienza delle costruzioni 0,5 ann. nel raggr. I070 - Meccanica applicata alle macchine 2 ann. nel raggr. I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali 1 ann. nel raggr. I210 - Elettronica 1 ann. nel raggr. B030 - Strutura della materia 1 ann. nel raggr. I130 - Metallurgia 1 ann. nel raggr. I200 - Misure elettriche ed elettroniche 0,5 ann. nel raggr. I090 - Disegno industriale 1 ann. nel raggr. I170 - Elettrotecnica e tecnol. elettr. 1 ann. nel raggr. I080 - Progettazione meccan. e costr. di macc. 1 ann. nel raggr. I153 - Impianti chimici 3 ann. nel raggr. I152 - Principi di ingegneria chimica 0,5 ann. nel raggr. I110 - Impianti industriali meccanici 0,5 ann. nel raggr. I042 - Macchine e sistemi energet. 1 ann. nel raggr. I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 6 marzo 1992 Il rettore: CILIBERTO