Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Benevento, Brescia, Ferrara, Foggia, Genova, Napoli, Parma, Pesaro-Urbino, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Terni, Torino e Varese.(GU n.103 del 5-5-1992)
Con decreto ministeriale n. 1/1227 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.543.235.655, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.555.280.522 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1103 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Ferrara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.384.478.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.386.818.268 iscritto a nome del contribuente Nardini Lisimaco. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ferrara dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1415 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.000.656.607, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.015.207.022 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1008 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma, e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.633.981.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.648.064.442 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Parma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1410 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.186.024.784, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.264.796.259 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1412 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.123.929.179, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 14.186.707.274 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1720 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Benevento e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.310.490.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.324.851.000 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Benevento dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1556 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.641.718.032, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.652.943.642 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1888 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.257.908.889, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.266.534.856 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Genova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/2044 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.646.607.134, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.686.335.484 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1312 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pesaro-Urbino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.544.090.441, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.552.780.697 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Pesaro-Urbino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1491 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.091.671.497, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.129.624.651 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1229 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rieti e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.593.570.336, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 17.625.807.928 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Rieti dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1949 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.840.212.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 16.906.977.000 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1950 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.742.887.170, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.754.450.372 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1421 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 368.440.684, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 371.558.449 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1721 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 45.551.499.659, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 45.594.393.554 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1554 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.181.860.412, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.190.783.896 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Terni dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1418 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.921.244.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.942.504.759 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Varese dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.