MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento
delle  entrate  ai titolari dei servizi di riscossione delle
province di Ancona, Benevento, Brescia, Ferrara, Foggia, Genova,
Napoli,  Parma,  Pesaro-Urbino,  Potenza,  Reggio Calabria, Rieti,
Roma, Salerno, Terni, Torino e Varese.
(GU n.103 del 5-5-1992)

   Con decreto  ministeriale  n.  1/1227  del  25  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 2.543.235.655,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.555.280.522 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1103  del  25  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Ferrara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  12.384.478.332,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
12.386.818.268 iscritto a nome del contribuente Nardini Lisimaco.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Ferrara dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1415  del  25  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  11.000.656.607,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
11.015.207.022    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1008  del  25  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Parma, e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
5.633.981.000, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al  carico  di  L.  5.648.064.442  iscritto  a  nome dei contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Parma dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1410  del  25  febbraio  1992  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Reggio Calabria e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
febbraio  1993,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
12.186.024.784, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L.  12.264.796.259  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1412  del  25  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 14.123.929.179,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
14.186.707.274   iscritto   a   nome   dei   contribuenti    indicati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Torino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
  Con decreto ministeriale n. 1/1720 del 27 febbraio 1992 al titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Benevento e' concessa dilazione,  ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  3.310.490.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.324.851.000 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza   di  finanza  di  Benevento  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1556  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.641.718.032,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.652.943.642 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1888  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  1.257.908.889,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.266.534.856 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Genova dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/2044  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  5.646.607.134,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
5.686.335.484 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1312  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di  Pesaro-Urbino  e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
febbraio 1993, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
3.544.090.441,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  3.552.780.697  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Pesaro-Urbino dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1491  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1993,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
4.091.671.497,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  4.129.624.651  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1229  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Rieti e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
17.593.570.336, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L.  17.625.807.928  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Rieti dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1949  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  16.840.212.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
16.906.977.000    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Roma  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1950  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 3.742.887.170,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.754.450.372 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Roma  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
  Con decreto ministeriale n. 1/1421 del 27 febbraio 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1993,  del
versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.  368.440.684,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
371.558.449 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1721  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 45.551.499.659,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
45.594.393.554   iscritto   a   nome   dei   contribuenti    elencati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1554  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Terni e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.181.860.412, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al  carico  di  L.  1.190.783.896  iscritto  a  nome dei contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Terni dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1418  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 8.921.244.332,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
8.942.504.759 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Varese dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.