DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1990
Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 concernente l'istituzione e organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, del Comitato di esperti per il programma di Governo, nonche' di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.(GU n.105 del 7-5-1992)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, come rettificato in data 12 maggio 1989 e 27 aprile 1990, con il quale si e' provveduto, tra l'altro, all'organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; Considerato che la legge n. 223 del 1990 comporta modifiche nelle attribuzioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; Considerata l'opportunita' di adeguare alle esigenze funzionali attuali il quadro delle competenze e l'organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria). - 1. Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono attribuite le seguenti competenze: a) affari relativi all'editoria all'informazione, alla stampa; b) attivita' di informazione, di documentazione istituzionale e di pubblicita'; c) affari relativi al diritto d'autore e ad altri diritti connessi, iniziative di promozione delle attivita' culturali. 2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: Ufficio per l'editoria e la stampa; Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale; Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali; Ufficio per gli affari generali e le relazioni esterne. 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera a), salvo quanto disposto al comma 6, si articola nei seguenti servizi: servizio per la documentazione sull'editoria e l'informazione; servizio per le provvidenze alla stampa; servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive; servizio per le agevolazioni di credito. 4. L'Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera b), salvo quanto disposto al comma 6, si articola nei seguenti servizi: servizio per l'informazione; servizio per la documentazione; servizio per le manifestazioni; servizio per la pubblicita'; servizio per le convenzioni. 5. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera c), salvo quanto disposto al comma 6, si articola nei seguenti servizi: servizio per il diritto d'autore; servizio per i riconoscimenti culturali; servizio per le iniziative di promozione culturale. 6. L'Ufficio per gli affari generali e le relazioni esterne, al quale sono attribuiti compiti di coordinamento e attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento nonche' affari generali ed adempimenti inerenti studi, ricerche e relazioni esterne nelle materie di cui al comma 1, si articola nei seguenti servizi: servizio per il coordinamento organizzativo; servizio studi e ricerche; servizio per le relazioni esterne. 7. Il capo del Dipartimento predispone un programma annuale delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), che viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 8. Le attivita' del Dipartimento che abbiano attinenza con l'informazione relativa all'attualita' politica sono coordinate con l'Ufficio stampa, per il tramite del segretario generale." Roma, 27 novembre 1990 Il Presidente: ANDREOTTI