Autorizzazione all'ospedale civico di Codogno, appartenente all'unita' sanitaria locale n. 54, ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1 gennaio 1960-31 dicembre 1987.(GU n.107 del 9-5-1992)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Vista la richiesta del 20 dicembre 1991 dell'ospedale civico di Codogno, unita' sanitaria locale n. 54 del Basso Lodigiano; Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta - non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974; Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Articolo unico L'ospedale civico di Codogno, appartenente all'unita' sanitaria lo- cale n. 54, e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1 gennaio 1960-31 dicembre 1987. Le modalita' di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 1992 Il Ministro: ANDREOTTI