Variazione dei limiti di retribuzione lorda imponibile e pensionabile per l'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali.(GU n.107 del 9-5-1992)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo 1973, n. 44, concernenti la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, nonche' le norme di attuazione delle leggi stesse di cui, rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e le successive modificazioni ed integrazioni della richiamata normativa; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nonche' le norme di attuazione dello stesso art. 3 di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del limite massimo della retribuzione imponibile, delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI); Considerato che il richiamato art. 3 del predetto decreto-legge n. 86/1988 rinvia, per le successive variazioni dei limiti della retribuzione lorda ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44; Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, relativo alla modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolata la contribuzione dovuta all'INPDAI; Visto l'accordo del 18 febbraio 1992, con il quale le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure e le decorrenze dei limiti di retribuzione dei dirigenti di aziende industriali, su cui si applicano le corrispondenti aliquote contributive e le percentuali di commisurazione delle pensioni; Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI; Valutate le risultanze annuali di gestione ed il fabbisogno dell'Istituto anzidetto; Ritenuta la necessita' di provvedere alla variazione dei limiti della retribuzione lorda imponibile e pensionabile per l'ordinamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sui cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono modificati come segue: 1) il limite minimo e' elevato al L. 65.494.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1992 ed a L. 68.744.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1993; 2) il limite massimo e' elevato a L. 180.000.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1991 ed a L. 195.000.000 con effetto dal 1 gennaio 1992. 2. Entro il limite massimo di retribuzione di cui al punto 2) del comma 1, il limite di retribuzione per la determinazione delle fasce retributive per l'applicazione delle aliquote contributive in vigore e' elevato da L. 51.727.000 a L. 60.000.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1991 ed e' ulteriormente elevato a L. 65.000.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1992. 3. I limiti di retribuzione che individuano le quote di retribuzione eccedentaria su cui si applicano le percentuali di commisurazione delle pensioni a carico dell'INPDAI, di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, sono elevati da L. 51.727.001 a L. 60.000.001, da L. 103.454.000 a L. 120.000.000, da L. 103.454.001 a L. 120.000.001, da L. 155.181.000 a L. 180.000.000 annue dal 1 gennaio 1991, e sono ulteriormente elevati rispettivamente a L. 65.000.001, a L. 130.000.000, a L. 130.000.001, a L. 195.000.000 annue dal 1 gennaio 1992. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 28 aprile 1992 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992 Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 52