MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 1992 

  Variazione   dei   limiti   di   retribuzione  lorda  imponibile  e
pensionabile per l'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende
industriali.
(GU n.107 del 9-5-1992)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo  1973,  n.  44,
concernenti  la  previdenza  dei  dirigenti  di  aziende industriali,
nonche'  le  norme  di  attuazione  delle  leggi   stesse   di   cui,
rispettivamente  al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto
1955, n. 914, e al decreto del Presidente della Repubblica 8  gennaio
1976,  n.  58,  e  le  successive modificazioni ed integrazioni della
richiamata normativa;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
nonche' le norme di attuazione dello stesso art. 3 di cui al  decreto
ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del
limite   massimo   della   retribuzione   imponibile,   delle  misure
dell'aliquota  contributiva  e  dei  trattamenti  pensionistici   dei
dirigenti  di  aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);
  Considerato che il richiamato art. 3 del predetto decreto-legge  n.
86/1988  rinvia,  per  le  successive  variazioni  dei  limiti  della
retribuzione lorda  ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  e  delle
prestazioni, alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 marzo
1973, n. 44;
  Visto  l'art.  2  della  legge  15 marzo 1973, n. 44, relativo alla
modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su  cui
e' calcolata la contribuzione dovuta all'INPDAI;
  Visto   l'accordo   del   18   febbraio   1992,  con  il  quale  le
organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure  e
le  decorrenze  dei  limiti  di retribuzione dei dirigenti di aziende
industriali,  su  cui  si  applicano   le   corrispondenti   aliquote
contributive e le percentuali di commisurazione delle pensioni;
  Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI;
  Valutate  le  risultanze  annuali  di  gestione  ed  il  fabbisogno
dell'Istituto anzidetto;
  Ritenuta la necessita' di provvedere  alla  variazione  dei  limiti
della  retribuzione lorda imponibile e pensionabile per l'ordinamento
pensionistico dei dirigenti di aziende industriali;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6  della  legge  27
dicembre  1953,  n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione
lorda sui cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende  industriali  sono
modificati come segue:
   1)  il limite minimo e' elevato al L. 65.494.000 annue con effetto
dal 1› gennaio 1992 ed a L.  68.744.000  annue  con  effetto  dal  1›
gennaio 1993;
   2) il limite massimo e' elevato a L. 180.000.000 annue con effetto
dal  1›  gennaio  1991 ed a L. 195.000.000 con effetto dal 1› gennaio
1992.
  2. Entro il limite massimo di retribuzione di cui al punto  2)  del
comma  1, il limite di retribuzione per la determinazione delle fasce
retributive per l'applicazione delle aliquote contributive in  vigore
e'  elevato da L. 51.727.000 a L. 60.000.000 annue con effetto dal 1›
gennaio 1991 ed e' ulteriormente elevato a L.  65.000.000  annue  con
effetto dal 1› gennaio 1992.
  3.   I   limiti   di  retribuzione  che  individuano  le  quote  di
retribuzione eccedentaria su  cui  si  applicano  le  percentuali  di
commisurazione  delle  pensioni  a  carico  dell'INPDAI,  di cui alla
tabella A allegata al decreto ministeriale 25 luglio  1988,  n.  422,
sono elevati da L. 51.727.001 a L. 60.000.001, da L. 103.454.000 a L.
120.000.000,  da L. 103.454.001 a L. 120.000.001, da L. 155.181.000 a
L. 180.000.000 annue  dal  1›  gennaio  1991,  e  sono  ulteriormente
elevati  rispettivamente  a  L.  65.000.001,  a  L. 130.000.000, a L.
130.000.001, a L. 195.000.000 annue dal 1› gennaio 1992.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
   Roma, 28 aprile 1992
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                     MARINI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
              BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 52