Tipologie di spesa ammissibili alle agevolazioni per spese di ricerca ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.(GU n.112 del 15-5-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 8, comma 5, che prescrive che il CIPI individui le tipologie delle spese di ricerca ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1; Ritenuto necessario individuare altresi' le spese di ricerca ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1, art. 8; Preso atto che ai sensi del comma 4, art. 8, le imprese, appartenenti ai comparti innovati identificati con delibera CIPI, se costituite dopo l'entrata in vigore della legge, possono usufruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 le seguenti tipologie di spesa: a) collegamenti a banche dati (costi per allacciamenti e canoni); b) retribuzione del personale specializzato e adibito a tempo pieno alla ricerca e sviluppo; c) acquisto o locazione finanziaria di attrezzature e materiali da impiegare nell'ambito di laboratori di ricerca aziendale; d) consulenze tecniche per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico; e) utilizzo, anche parziale di laboratori di ricerca esterni, in particolare universitari. Le spese di ricerca devono essere afferenti l'attivita' produttiva dell'impresa. Una breve relazione sulle ricerche svolte e sulle conseguenti applicazioni deve essere allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa per la concessione del credito d'imposta. 2. Sono ammissibili alle agevoalzioni di cui al comma 4 dell'art. 8, oltre alle tipologie di cui al punto 1, le seguenti tipologie di spesa: f) opere murarie, di allacciamento e assimilate per la costruzione di nuovi impianti, ivi compresi gli oneri per il concorso alle spese di urbanizzazione, e per la progettazione e direzione lavori; g) acquisto o locazione finanziaria di macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica, con particolare riguardo a quelli elencati all'art. 5 della legge n. 317/1991; h) formazione del personale (retribuzione degli insegnanti e del personale in formazione). Le tipologie di spesa f) e g) sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991 nei limiti delle disposizioni comunitarie in materia di aiuto agli investimenti nei singoli comparti. Gli investimenti devono essere finalizzati alla creazione di una nuova attivita'. Il progetto della nuova attivita' e le sue prospettive produttive e finanziarie devono essere brevemente deline- ate in una relazione allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa per la richiesta di concessione del credito d'imposta. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO