Individuazione dei comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica.(GU n.113 del 16-5-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 8, comma 2, della legge medesima che prescrive che il CIPI individui, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica, al fine della ammissibilita' delle imprese ad essi appartenenti alle agevolazioni di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 8 citato; Considerato che occorre individuare comparti innovativi facilmente identificabili sia dalle imprese richiedenti i benefici della legge sia dagli istituti preposti al controllo ai sensi dell'art. 4 della legge medesima; Ritenuto che l'avanzamento tecnologico e quindi il miglioramento della relativa bilancia si determina direttamente nei settori che producono beni e servizi ad alta tecnologia, e indirettamente anche negli altri settori, attraverso l'acquisizione di beni strumentali e componenti ad alta tecnologia e che pertanto appare opportuno considerare comparti innovativi sia quelli che producono beni e servizi ad alta tecnologia sia quelli che producono macchinari e dispositivi suscettibili di migliorare il livello tecnologico delle aziende utilizzatrici; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: Sono da considerare comparti innovativi, per la loro particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica le seguenti sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione delle attivita' economiche ISTAT edizione 1991: GRUPPO A). Comparti appartenenti all'industria chimica fine o specializzata, con particolare riguardo alla farmaceutica e ai prodotti chimici destinati ad essere usati in altre industrie, con elevata potenzialita' di contribuire all'innovazione presso gli utilizzatori. Rientrano tra questi in modo specifico i comparti elettrochimici, ivi compreso il settore a valle dei generatori elettrochimici. 24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali. 24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali. 24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa), ed elettrotermici. 31.4 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile. GRUPPO B). I comparti dell'informatica, della microelettronica e delle telecomunicazioni, ivi compresi i produttori di apparecchiature per uso civile e domestico e i fabbricanti di fibre ottiche. 30.0 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici. 32.1 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici. 32.2 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo. 32.3 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi. 33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate. GRUPPO C). I produttori di strumenti di precisione per uso di laboratorio, per uso industriale, per uso clinico, i costruttori di apparecchiature ottiche e fotografiche; i costruttori di strumenti musicali. 33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori). 33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori). 33.2 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controlli, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali. 33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione. 33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche. 36.3 Fabbricazione di strumenti musicali. GRUPPO D). I costruttori di mezzi di trasporto e i costruttori di parti, in quanto i componenti dei mezzi di trasporto assumono un'importanza crescente ai fini della qualificazione del prodotto finale. 34.1 Fabbricazione di autoveicoli. 34.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori. 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche. 35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche. 35.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive (escluse riparazioni). 35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario. 35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane. 35.3 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali. 35.41 Fabbricazione di motocicli. 35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi. 35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali (escluso altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale). GRUPPO E). Il comparto del riciclaggio dei materiali, attesa la crescente importanza che questa operazione rappresenta ai fini di consentire la prosecuzione dello sviluppo industriale in modo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente. 37 Recupero e preparazione per il riciclaggio. GRUPPO F). Costruttori di macchinari e impianti e di relativa strumentazione di governo e controllo. In tale gruppo si intendono escluse le imprese la cui attivita' prevalente consista nella manutenzione e riparazione delle macchine. 29.4 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori). 29.53 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori). 29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori). 29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori). 29.55 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori). 29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori). 29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori). 29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori). 29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori). 29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori). 33.3 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali. GRUPPO G). Erogatori di servizi di informatizzazione. 72.10 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici. 72.20 Forniture di software e consulenza informatica. 72.30 Elaborazioni elettronica dati. 72.40 Attivita' banche dati. 72.60 Altre attivita' connesse all'informatica. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO