Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 7/1992).(GU n.111 del 14-5-1992)
IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 con il quale tra l'altro, il Presidente delegato del CIP e' stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico; Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 22 novembre 1988, n. 24 del 3 agosto 1990, n. 27 del 18 settembre 1990, n. 5 del 15 febbraio 1991, n. 15 dell'11 maggio 1991 e n. 26 del 14 novembre 1991, con i quali sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico; Vista la nota della C.C.S.E. del 5 febbraio 1992 con la quale e' stata comunicata una variazione in aumento delle aliquote di sovrapprezzo ad inizio d'anno del 7,2% sulla base della struttura produttiva e del prezzo di riferimento del petrolio greggio importato di 165.454 L/tonn.; Ritenuto inoltre che a causa della tendenza al ribasso nel frattempo manifestatasi sul mercato dei prodotti petroliferi, si e' ritenuto opportuno non adottare alcun provvedimento; Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione (P.G.I.) riferito ai mesi di dicembre 1991, gennaio, febbraio e marzo 1992 e' stato individuato in 144.538 lire per tonnellata che comporta rispetto alla quotazione di riferimento una riduzione del 12,64%; Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 6 maggio 1992 con la quale sono state trasmesse le aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico che tengono conto delle variazioni risultanti; Delibera: A) Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in vigore sono ridotte del 6,4%. B) Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale: Aziende Aliquota --- --- ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica . . . . . . 26,3599 Azienda energetica municipale - Torino . . . . . . . . . 16,0404 Azienda energetica municipale - Milano . . . . . . . . . 15,1537 Azienda servizi municipalizzati - Brescia . . . . . . . . 29,0817 Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona . . 24,3597 Azienda servizi municipalizzati - Rovereto . . . . . . . 14,9742 ACEA - Azienda comunale elettricita' ed acque - Roma . . 0,5119 Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio . . . . . . . 125,6759 Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio . . . . . . . . 81,5991 Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo . . . . 16,3599 Aziende industriali municipalizzate - Vicenza . . . . . . 27,2236 Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero 0,0294 Azienda municipalizzata - Imola . . . . . . . . . . . . . 3,5701 A.E.A.M. - Brunico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7828 Roma, 13 maggio 1992 Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO