Determinazione delle modalita' e finalita' di societa' a capitale misto per l'alienazione e la gestione dei beni patrimoniali dello Stato.(GU n.113 del 16-5-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, con legge 29 gennaio 1992, n. 35, recante norme in materia di alienazione e gestione di beni patrimoniali dello Stato; Visto il secondo comma del citato art. 2 che prevede l'adozione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle finanze, di apposita deliberazione per la determinazione delle modalita' e finalita' di societa' a capitale misto per l'alienazione e gestione, previo conferimento, dei beni immobili di cui sopra; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 marzo 1992; Delibera: 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto- legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, l'IMI promuove la costituzione di una societa' per azioni a capitale misto, interamente versato, non inferiore a 500 miliardi di lire. La quota maggioritaria deve essere sottoscritta e versata da enti pubblici economici e da soggetti da questi controllati direttamente o indirettamente, nonche' da societa' a partecipazione statale diretta o indiretta. La quota maggioritaria pubblica del capitale sociale deve essere ripartita fra non meno di tre soci e comunque con quote non inferiori al 10%; la quota privata deve essere ripartita con quote non inferiori al 5%. 2. La societa' ha per oggetto sociale l'alienazione, la gestione e la valorizzazione dei beni patrimoniali dello Stato. 3. Possono essere soci privati soggetti, anche in forma consortile, in possesso di adeguati requisiti di affidabilita' finanziaria, tecnica e commerciale da dimostrare mediante: capitale sociale, linee di credito e volume globale di affari; strutture tecniche; volume di affari nell'attivita' attuata direttamente o mediante societa' controllate. 4. La societa' promuove la costituzione di societa' per azioni partecipate maggioritariamente dalla societa' stessa e sulla base di articolazioni regionali. I soggetti privati sono individuati tenendo conto, di norma, dei requisiti di cui al precedente punto 3. La societa' trasferisce alle proprie articolazioni regionali, in parte e secondo specifiche esigenze, le attivita' oggetto del mandato conferito dal Ministero delle finanze. 5. L'attuazione della presente delibera deve essere effettuata tenendo conto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1992 anche in riferimento alle incompatibilita' dirette o indirette ivi previste. Roma, 31 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO