COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992 

  Determinazione  delle  modalita' e finalita' di societa' a capitale
misto per l'alienazione e la gestione  dei  beni  patrimoniali  dello
Stato.
(GU n.113 del 16-5-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  5  dicembre  1991,  n.  386,
convertito, senza modificazioni, con legge 29 gennaio  1992,  n.  35,
recante   norme   in  materia  di  alienazione  e  gestione  di  beni
patrimoniali dello Stato;
  Visto il secondo comma del citato art. 2 che prevede l'adozione  da
parte  del  CIPE, su proposta del Ministro delle finanze, di apposita
deliberazione per la determinazione delle modalita'  e  finalita'  di
societa'  a  capitale  misto  per  l'alienazione  e  gestione, previo
conferimento, dei beni immobili di cui sopra;
  Vista la deliberazione adottata dal Consiglio  dei  Ministri  nella
seduta del 13 marzo 1992;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 2, comma 2, del decreto-
legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, nella
legge 29 gennaio 1992, n. 35, l'IMI promuove la costituzione  di  una
societa'  per  azioni  a  capitale  misto,  interamente  versato, non
inferiore a 500 miliardi di lire.
  La quota maggioritaria deve essere sottoscritta e versata  da  enti
pubblici economici e da soggetti da questi controllati direttamente o
indirettamente,  nonche' da societa' a partecipazione statale diretta
o indiretta.
  La quota maggioritaria pubblica del capitale  sociale  deve  essere
ripartita fra non meno di tre soci e comunque con quote non inferiori
al  10%;  la  quota  privata  deve  essere  ripartita  con  quote non
inferiori al 5%.
  2. La societa' ha per oggetto sociale l'alienazione, la gestione  e
la valorizzazione dei beni patrimoniali dello Stato.
  3. Possono essere soci privati soggetti, anche in forma consortile,
in  possesso  di  adeguati  requisiti  di  affidabilita' finanziaria,
tecnica e commerciale da dimostrare mediante:
   capitale sociale, linee di credito e volume globale di affari;
   strutture tecniche;
   volume di affari nell'attivita' attuata  direttamente  o  mediante
societa' controllate.
  4.  La  societa'  promuove  la  costituzione di societa' per azioni
partecipate maggioritariamente dalla societa' stessa e sulla base  di
articolazioni regionali.
  I  soggetti  privati  sono individuati tenendo conto, di norma, dei
requisiti di cui al precedente punto 3.
  La societa' trasferisce alle proprie  articolazioni  regionali,  in
parte e secondo specifiche esigenze, le attivita' oggetto del mandato
conferito dal Ministero delle finanze.
  5.  L'attuazione  della  presente  delibera  deve essere effettuata
tenendo conto della delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  13
marzo  1992  anche  in  riferimento  alle  incompatibilita' dirette o
indirette ivi previste.
   Roma, 31 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO