MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 maggio 1992 

  Diniego di autorizzazione a procedere esecutivamente nei  confronti
del Sovrano militare Ordine di Malta.
(GU n.119 del 23-5-1992)

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1991, con il  quale,  a
seguito di istanza del Sovrano militare Ordine di Malta, venne negata
ad  Armando  Grisi  l'autorizzazione  a  procedere esecutivamente nei
confronti dell'Ordine medesimo in forza della sentenza del pretore di
Salerno, sezione distaccata di Eboli, n. 233/1990, emessa il 4 luglio
1990;
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV,  in  data  24
marzo   1992,   con   la  quale,  confermandosi  nel  dispositivo  il
provvedimento del tribunale amministrativo regionale della  Campania,
sezione   di   Salerno,   sospensivo  della  esecuzione  del  decreto
ministeriale  impugnato,  si  e'  ritenuto  che   la   richiesta   di
autorizzazione  a  procedere,  ove  questa considerata necessaria dal
giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere proposta dal creditore
istante;
  Visto il ricorso del 28 aprile 1992 con il quale Armando Grisi, sul
presupposto che il giudice dell'esecuzione reputa necessaria la detta
autorizzazione,   chiede   di   essere   autorizzato   a    procedere
esecutivamente nei confronti dell'Ordine di Malta;
  Visto  l'art.  6  dello  scambio  di  note verbali intervenuto l'11
gennaio 1960 fra lo Stato italiano e il Sovrano  militare  Ordine  di
Malta,  che  rende  applicabili  a  quest'ultimo  le norme vigenti in
Italia circa la procedibilita' di atti di sequestro e pignoramento ed
in genere di esecuzione forzosa su beni di Stati esteri;
  Viste le note del Ministero degli affari esteri, in data 10  giugno
e  19  settembre 1991, con le quali si comunica che il detto accordo,
pur se non  ratificato  con  legge,  e'  attualmente  in  vigore  fra
l'Italia e l'Ordine di Malta;
  Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in
legge 15 luglio 1926, n. 1263;
  Ritenuto che la natura non territoriale del Sovrano militare Ordine
di  Malta  rende  impossibile  l'accertamento  della  sussistenza fra
l'Italia e l'Ordine della condizione di reciprocita'  prevista  dalla
normativa   sopra  citata;  che  pertanto,  l'indagine,  al  fine  di
concedere o negare l'autorizzazione a procedere ad esecuzione forzata
sui  beni  dell'Ordine,  deve  limitarsi  ad   una   valutazione   di
opportunita', rimessa all'apprezzamento discrezionale del Ministro;
  Ritenuto  che  tale  interpretazione  della  normativa  in  vigore,
richiamata dalle Parti, e'  l'unica  ammissibile  per  conservare  un
senso ed un contenuto alla pattuizione di tutela e di salvaguardia di
cui al paragrafo sesto dell'accordo dell'11 gennaio 1960;
  Vista  la nota, in data 19 settembre 1991 con la quale il Ministero
degli affari esteri ritiene inopportuno  che  si  proceda  ad  azioni
esecutive  sui  beni  del Sovrano militare Ordine di Malta, in quanto
tali azioni si ripercuoterebbero negativamente  sulle  relazioni  fra
l'Italia  e  l'Ordine  medesimo, considerato il carattere altruistico
dei fini istituzionali perseguiti dall'Ordine anche  a  beneficio  di
cittadini italiani; ritenuto che, nella specie, le esigenze di natura
pubblicistica appaiono prevalenti su quelle private dell'istante, pur
tenuta  nel  debito  conto  la  qualita'  del credito da lui vantato;
attesa la litigiosita', tuttora in atto, di tale credito;
                              Decreta:
  E'   negata   ad   Armando   Grisi   l'autorizzazione  a  procedere
esecutivamente nei confronti del Sovrano militare Ordine di Malta  in
forza del titolo menzionato in motivazione.
   Roma, 14 maggio 1992
                                                Il Ministro: MARTELLI