Diniego di autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti del Sovrano militare Ordine di Malta.(GU n.119 del 23-5-1992)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1991, con il quale, a seguito di istanza del Sovrano militare Ordine di Malta, venne negata ad Armando Grisi l'autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti dell'Ordine medesimo in forza della sentenza del pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, n. 233/1990, emessa il 4 luglio 1990; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV, in data 24 marzo 1992, con la quale, confermandosi nel dispositivo il provvedimento del tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, sospensivo della esecuzione del decreto ministeriale impugnato, si e' ritenuto che la richiesta di autorizzazione a procedere, ove questa considerata necessaria dal giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere proposta dal creditore istante; Visto il ricorso del 28 aprile 1992 con il quale Armando Grisi, sul presupposto che il giudice dell'esecuzione reputa necessaria la detta autorizzazione, chiede di essere autorizzato a procedere esecutivamente nei confronti dell'Ordine di Malta; Visto l'art. 6 dello scambio di note verbali intervenuto l'11 gennaio 1960 fra lo Stato italiano e il Sovrano militare Ordine di Malta, che rende applicabili a quest'ultimo le norme vigenti in Italia circa la procedibilita' di atti di sequestro e pignoramento ed in genere di esecuzione forzosa su beni di Stati esteri; Viste le note del Ministero degli affari esteri, in data 10 giugno e 19 settembre 1991, con le quali si comunica che il detto accordo, pur se non ratificato con legge, e' attualmente in vigore fra l'Italia e l'Ordine di Malta; Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263; Ritenuto che la natura non territoriale del Sovrano militare Ordine di Malta rende impossibile l'accertamento della sussistenza fra l'Italia e l'Ordine della condizione di reciprocita' prevista dalla normativa sopra citata; che pertanto, l'indagine, al fine di concedere o negare l'autorizzazione a procedere ad esecuzione forzata sui beni dell'Ordine, deve limitarsi ad una valutazione di opportunita', rimessa all'apprezzamento discrezionale del Ministro; Ritenuto che tale interpretazione della normativa in vigore, richiamata dalle Parti, e' l'unica ammissibile per conservare un senso ed un contenuto alla pattuizione di tutela e di salvaguardia di cui al paragrafo sesto dell'accordo dell'11 gennaio 1960; Vista la nota, in data 19 settembre 1991 con la quale il Ministero degli affari esteri ritiene inopportuno che si proceda ad azioni esecutive sui beni del Sovrano militare Ordine di Malta, in quanto tali azioni si ripercuoterebbero negativamente sulle relazioni fra l'Italia e l'Ordine medesimo, considerato il carattere altruistico dei fini istituzionali perseguiti dall'Ordine anche a beneficio di cittadini italiani; ritenuto che, nella specie, le esigenze di natura pubblicistica appaiono prevalenti su quelle private dell'istante, pur tenuta nel debito conto la qualita' del credito da lui vantato; attesa la litigiosita', tuttora in atto, di tale credito; Decreta: E' negata ad Armando Grisi l'autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti del Sovrano militare Ordine di Malta in forza del titolo menzionato in motivazione. Roma, 14 maggio 1992 Il Ministro: MARTELLI