MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 giugno 1992 

  Approvazione  di  alcune  tariffe  di assicurazione sulla vita e di
condizioni di polizza, presentate dalla Commercial Union Life S.p.a.,
in Milano.
(GU n.137 del 12-6-1992)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9 gennaio 1991,  recante  integrazioni  e  modifiche
alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la domanda in data 13 gennaio e le successive integrazioni e
modificazioni presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., con sede
in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione  di  alcune  tariffe  di
assicurazione  sulla  vita  e  delle  relative condizioni speciali di
polizza;
  Vista la lettera n.  221289  del  28  aprile  1992,  con  la  quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicuarazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le rel-
ative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Commercial Un-
ion Life S.p.a, con sede in Milano:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  tariffa  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   3)  tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio  unico,
senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   6)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio costante  o  a
premio  annuo  rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   7) tariffa di assicurazione di rendita  vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   8) tariffa di assicurazione di rendita  vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   9) tariffa di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata,  per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico
4%);
   10)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa  a tasso
tecnico 4%);
   11) tariffa di assicurazione di rendita immediata,  per  testa  di
sesso  maschile  o  di  sesso femminile, pagabile in modo certo per i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico
4%);
   12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di   sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di  sesso  femminile  e  testa
reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria  e  reversionaria di sesso maschile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria  e reversionaria di sesso femminile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   16) tariffa di opzione, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile,  per  la  conversione del capitale garantito alla scadenza
contrattuale o del valore di riscatto,  al  termine  del  periodo  di
pagamento  dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita
vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico  0%,  3%,
4%);
   17)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  del  valore  di  riscatto, al termine del periodo di
pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una  rendita
rivalutabile  annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque
anni e successivamente vitalizia (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   18)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  del  valore  di  riscatto, al termine del periodo di
pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una  rendita
rivalutabile  annualmente  e pagabile in modo certo per i primi dieci
anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%,
4%);
   19) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso maschile e testa reversionaria di  sesso  femminile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   20) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla  scadenza  contrattuale,  o  del valore del riscatto previsto al
termine di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita  intera,  in
una   rendita   vitalizia   immediata   su  due  teste  totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria  di  sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   21) tariffa di opzione al termine del differimento, per  testa  di
sesso  maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita
vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile  in  modo
certo  per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   22) tariffa di opzione al termine del differimento, per  testa  di
sesso  maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita
vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile  in  modo
certo  per  i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   23) tariffa di opzione, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile,  per la conversione in capitale della rendita garantita al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   24) coefficienti per la conversione della rendita  corrisposta  al
termine  del  differimento  da  semestrale ad annuale o trimestrale o
mensile;
   25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
   27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico, 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo
costante ed a premio annuo rivalutabile di cui  al  precedente  punto
1);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  0%,  3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo
costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 2);
   29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico,
di cui al precedente punto 3);
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico,
di cui al precedente punto 4);
   31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a
premio annuo costante ed a  premio  annuo  rivalutabile,  di  cui  al
precedente punto 5);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui al
precedente punto 6);
   33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a
premio unico, di cui al precedente punto 7);
   34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a
premio unico, di cui al precedente punto 8);
   35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa  di  sesso
maschile  o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al
precedente punto 9);
   36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 10);
   37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per  i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 11);
   38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di rendita vitalizia immediata a premio unico su  un  gruppo  di  due
teste di cui ai precedenti punti 12), 13), 14) e 15);
   39)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   40) condizioni di polizza regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  adottare  in  contratti  individuali  di assicurazione di
capitale differito o di rendita vitalizia differita, a  premio  annuo
rivalutabile,   allorquando   il   premio  annuo  corrisposto  supera
l'importo di L. 700.000;
   41)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   42)  condizioni  particolari di carenza per contratti senza visita
medica.
  In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai  precedenti  punti
25)  e 26) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rete sub-
annuali  e'  determinato  in  senso  demografico-finanziario  e   che
pertanto  si  estingue  nel caso di decesso dell'assicurato. Pertanto
per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale
o di rendita, la  societa'  dovra'  liquidare,  in  caso  di  decesso
dell'assicurato,   l'intero   premio   annuo  netto  garantito  dalla
controassicurazione;
   43) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso
di morte;
   44) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   45)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita certa a premio annuo costante pagabile  per  l'intera  durata
contrattuale - forma accessoria;
   46)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente  di  un  importo  pari  ad  1/n  del
capitale  iniziale  a  premio  annuo  costante  pagabile per l'intera
durata contrattuale - forma accessoria;
   47) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai  precedenti
punti 5) e 6);
   48)  condizioni  di polizza regolanti l'applicabilita' a contratti
emessi in forma delle tariffe di assicurazione temporanee per il caso
di morte o di invalidita' (a premio annuo o unico), di capitale o  di
rendita  certa  in  caso di premorienza utilizzate per l'emissione di
contratti individuali;
   49) condizioni di polizza regolanti l'applicabilita'  a  contratti
vita  non  di  puro  rischio emessi in forma collettiva delle tariffe
approvate per le assicurazioni sulla vita.
  Le  tariffe  di  cui  ai  precedenti  punti  12)  e  19)  risultano
sostitutive  delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 28
aprile 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 giugno 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO