Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., in Milano.(GU n.137 del 12-6-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 13 gennaio e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la lettera n. 221289 del 28 aprile 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicuarazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le rel- ative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Commercial Un- ion Life S.p.a, con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 10) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 18) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 19) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 20) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore del riscatto previsto al termine di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 21) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 22) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 23) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 24) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile; 25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili; 26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili; 27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico, 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1); 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 2); 29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3); 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4); 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5); 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6); 33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7); 34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8); 35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9); 36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 10); 37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11); 38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 12), 13), 14) e 15); 39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 42) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica. In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 25) e 26) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rete sub- annuali e' determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Pertanto per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra' liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione; 43) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte; 44) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1); 45) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria; 46) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria; 47) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 6); 48) condizioni di polizza regolanti l'applicabilita' a contratti emessi in forma delle tariffe di assicurazione temporanee per il caso di morte o di invalidita' (a premio annuo o unico), di capitale o di rendita certa in caso di premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali; 49) condizioni di polizza regolanti l'applicabilita' a contratti vita non di puro rischio emessi in forma collettiva delle tariffe approvate per le assicurazioni sulla vita. Le tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 19) risultano sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 1992 Il Ministro: BODRATO