Autorizzazione all'Associazione professionale italiana collaboratori familiari, ad occuparsi del collocamento del personale da adibire ai servizi domestici, limitatamente ai lavoratori nazionali e comunitari con esclusione dei lavoratori extra- comunitari.(GU n.137 del 12-6-1992)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339, concernente la tutela del rapporto di lavoro domestico; Vista la domanda con la quale l'API-COLF - Associazione professionale italiana collaboratori familiari chiede, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1958, n. 339, l'autorizzazione all'esercizio dell'avviamento al lavoro del personale addetto ai servizi domestici; Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, il quale prevede che l'assunzione dei lavoratori extra- comunitari da adibire ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa; Vista la relazione sull'attivita' istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei rapporti di lavoro di questo Ministero, di cui alla nota prot. n. 12346/91/LC/6 del 31 gennaio 1991, da cui risulta che l'API-COLF, per numero di iscritti e per l'attivita' svolta a favore dei collaboratori domestici, puo' essere considerata rappresentativa della categoria a carattere nazionale; Ritenuto pertanto che l'API-COLF possa essere autorizzata ad esercitare l'avviamento al lavoro dei lavoratori da adibire ai servizi domestici; Decreta: L'API-COLF - Associazione professionale italiana collaboratori familiari, e' autorizzata ad occuparsi del collocamento del personale da adibire ai servizi domestici, di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 339, limitatamente ai lavoratori nazionali e comunitari con esclusione dei lavoratori extra-comunitari. Roma, 6 febbraio 1992 Il Ministro: MARINI Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1992 Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 21