Autorizzazione all'acquisto di immobili per la sistemazione dei nuclei familiari impossibilitati al recupero di alloggi danneggiati dal movimento franoso in localita' Fontivegge nel comune di Perugia. (Ordinanza n. 2277/FPC).(GU n.139 del 15-6-1992)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 774; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega, del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto l'art. 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, con il quale e' stato attribuito un contributo speciale di lire dieci miliardi alla regione Umbria per interventi di consolidamento delle frane verificatesi nel comune di Perugia, localita' Fontivegge e nel comune di Montone, localita' Capoluogo, ed e' stata prevista la possibilita', da parte della medesima regione, di utilizzare tale contributo anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per disastri idrogeologici sul territorio nazionale, che autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi ed a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Vista l'ordinanza n. 1942/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990, con la quale, ad integrazione del contributo di lire dieci miliardi attribuito alla regione Umbria ai sensi della sopracitata legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' stato assegnato alla regione medesima un contributo di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'esecuzione di interventi di riattazione di immobili danneggiati dal movimento franoso in localita' Fontivegge del comune di Perugia, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Visto il decreto 23 gennaio 1991, n. 76 con il quale e' stato disposto, per l'avanzamento degli anzidetti interventi di recupero edilizio in localita' Fontivegge, un ulteriore impegno di spesa di lire un miliardo a valere sullo stanziamento sopra indicato, per le piu' urgenti opere facenti parte della prima fascia di priorita'; Vista la nota n. 49157 del 30 luglio 1991 con la quale il comune di Perugia ha rappresentato la impossibilita', nell'ambito del piano di interventi di consolidamento del movimento franoso e di recupero edilizio degli edifici danneggiati dal dissesto in localita' Fontivegge, di riparare o ricostruire l'edificio ubicato in via S. Prospero, al civico 41, da demolire, a salvaguardia della pubblica incolumita', in quanto insistente su un'area interessata da fenomeni di dissesto, nonche' la impossibilita' di ricostruire fuori sito l'unita' strutturale in questione, per assicurare una definitiva sistemazione ai senza tetto sgomberati, attesa la carenza di aree edificabili nel territorio comunale, ed ha quindi richiesto l'assenso ministeriale all'acquisto, a valere sul finanziamenti attribuiti al comune medesimo per la frana di Fontivegge, di immobile gia' esistente nel territorio comunale con attribuzione ai singoli proprietari dell'immobile destinato alla demolizione e previa acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime dello stesso, di un contributo inferiore a quello previsto nel piano di intervento per il recupero dei fabbricati danneggiati dalla frana secondo i criteri fissati dalla giunta regionale, d'intesa con il comune di Perugia, con delibera n. 6583 del 9 luglio 1991; Vista la nota n. 22953 del 30 agosto 1991 con la quale la regione Umbria ha espresso parere favorevole in merito alla predetta richiesta, tenuto conto della cennata situazione che non consente la ricostruzione, in sito o altrove, della unita' strutturale di via S. Prospero n. 41 per la quale era stata prevista nella precitata delibera di giunta regionale n. 6583 del 9 luglio 1991 una provvista finanziaria pari a L. 1.423.000.000 dei quali 250 milioni finalizzati alle opere di demolizione e L. 1.173.000.000 per la ricostruzione dell'edifico da demolire; Vista la nota n. 23484 del 18 settembre 1991 con la quale la regione Umbria ha trasmesso una relazione generale del comune di Perugia sull'utilizzo dei fondi destinati al recupero dei fabbricati danneggiati dalla frana di Fontivegge nella quale viene evidenziata la necessita' di procedere alla demolizione del fabbricato di via S. Prospero n. 41; Vista la nota n. 7594/1625/91 del 19 dicembre 1991 con la quale l'ufficio tecnico erariale di Perugia ha congruito in L. 1.160.850.000 il valore dell'immobile da demolire, comprensivo dell'area di sedime; Ravvisata la necessita' che si proceda, per gli evidenziati motivi di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumita', alla demolizione del fabbricato in via S. Prospero n. 41, con conseguente acquisizione dello stesso al patrimonio comunale con vincolo di inedificabilita' e preso atto della rappresentata impossibilita' di reperire nel territorio comunale area idonea alla ricostruzione fuori sito; Ravvisata altresi' la necessita' di consentire, comunque, una definitiva sistemazione dei nulcei familiari sgomberati, per le motivazioni indicate in premessa, fin dall'anno 1983; Vista la nota n. 32446 del 23 maggio 1992 con la quale il comune di Perugia ha riferito circa la sistemazione dei proprietari delle unita' immobiliari ubicate nello stabile di via S. Prospero n. 41 dalle quali si evince che n. 6 nuclei familiari su 13 sono alloggiati in immobili di proprieta' comunale; Tenuto conto che l'accoglimento delle richieste prospettate dal comune di Perugia e dalla regione Umbria non implica alcun onere aggiuntivo rispetto al contributo previsto nel piano di intervento, come in precedenza specificato, in L. 1.173.000.000 per la ricostruzione della unita' strutturale di via S. Prospero n. 41 ma, anzi, alla stregua del valore del fabbricato comprensivo dell'area di sedime, come congruito dall'U.T.E. di Perugia in L. 1.160.850.000, comporta una economia di lire 12.150.000; Considerato che un'eventuale ricostruzione, in altro sito, dello stesso immobile, calcolato con i criteri della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni e integrazioni comporterebbe un onere, per il solo costo di costruzione, pari a L. 985.567.000 oltre al costo dell'area di sedime, addivenendo ad un valore globale sicuramente superiore al valore complessivamente periziato dall'U.T.E. di Perugia, pari a L. 1.160.850.000; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contrarira norma; Dispone: Art. 1. 1. La regione Umbria e' autorizzata a consentire la utilizzazione dei finanziamenti, disposti con le ordinanze citate in premessa, assegnati nella delibera della giunta regionale n. 6583 del 9 luglio 1991 per la ricostruzione del fabbricato in via S. Prospero n. 41 in comune di Perugia, localita' Fontivegge, da demolire, nella misura di L. 1.160.850.000, congruita dall'ufficio tecnico erariale di Perugia quale conributo per l'acquisto di un immobile gia' esistente, al fine di consentire la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. 2. La concessione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla cessione dell'area di sedime del fabbricato di via S. Prospero n. 41 al comune di Perugia con vincolo di inedificabilita'. 3. Il comune di Perugia e' tenuto, nella ipotesi di acquisto da parte degli attuali occupanti di alloggi di proprieta' comunale, a destinare le relative disponibilita' alla prosecuzione degli interventi di recupero edilizio indicati nelle premesse. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 1992 Il Ministro: CAPRIA