Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree site nei comuni di Orvieto e Porano.(GU n.149 del 26-6-1992)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 dicembre 1957, con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona comprendente l'abitato comunale di Orvieto e i terreni circostanti; Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 24 settembre 1975, con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico una parte del territorio comunale di Orvieto; Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 19 aprile 1977, con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona del comune di Porano; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia nella nota n. 7225 del 9 maggio 1991 e nella nota n. 12746 dell'8 agosto 1991 ha formulato una proposta di vincolo per ampliare le zone gia' tutelate con i predetti decreti ministeriali; Considerato che le aree cosi' perimetrate "comune di Orvieto: Nord - strada vicinale podere Palombaiola fino ad intersezione con ferrovia Firenze-Roma; strada provinciale n. 44 del Piano da incrocio con strada precedente ad incrocio con strada provinciale n. 99 ex aeroporto, strada provinciale n. 99 ex Aeroporto fino ad incrocio con strada vicinale podere Lo Sbirro; Ovest - strada poderale Sbirro fino ad incrocio con strada comunale Roccaripesena, strada comunale Roccaripesena fino ad incrocio strada poderale Sassogna, strada poderale Sassogna fino ad intersezione con fosso Albergo la Nona, fosso Albergo la Nona fino a confluenza con fosso del Leone, fosso del Leone fino alle Fonti del Tione, strada carrareccia Fonti del Tione Sugano passante per cimitero, strada podere Aiola fino a fosso Pontesasso, fosso Pontesasso fino a strada provinciale Sugano, strada provinciale Sugano fino a Villanova, strada Cardellino fino a confine comune di Porano; Sud - via Marte (per canale Vecchio) fino a fosso del Fraticello, fosso del Fraticello fino al confine con il comune di Porano; Est strada provinciale Bagnorese fino ad incrocio con strada Vicinale Costaccia S. Martino, strada Costaccia S. Martino, via Monte Terminillo fino ad intersezione con vecchia ferrovia Roma-Firenze; comune di Porano: Nord - limiti precedentemente indicati con decreto ministeriale 5 marzo 1977 (confine con comune di Orvieto; Ovest - linea che demarca il limite del comune di Porano; Sud - confine comunale fino a fosso del Condotto, fosso del Condotto, fosso Montacchione fino ad intersezione con strada provinciale n. 71 Poranese, strada Poranese, Villa Paolina con parco, via Nereo Neri, via G. Mazzini, piazza Indipendenza, via della Liberta' strada provinciale n. 111 dell'Abbadia, strada S. Cristina fino a limite comune di Porano; Est - linea di confine comune di Porano comune di Orvieto" conservano ancora un aspetto naturalistico dove l'opera dell'uomo si integra con la natura caratterizzando il paesaggio nelle forme e nei colori; sono presenti infatti zone boschive dove le essenze arbustive e arboree tipicamente mediterranee quali la quercia, il cerro, il castagno, il pioppo, l'elce, si alternano ad appezzamenti coltivati a vite, ulivo, grano e prati e dove l'inserimento di casolari sparsi tipicamente rurali, caratterizzati dall'utilizzo di materiali locali quali il tufo, la pietra, il cotto delle fornaci e' viva testimonianza di un'architettura umbra di fine ottocento-inizio novecento che risente di influssi senesi e romani riscontrabili ancor piu' nelle presenze archeologiche (necropoli, tombe e strade romane); gli insediamenti monumentali esistenti quali l'Abbazia dei SS. Severo e Martirio, il convento dei Cappuccini, la chiesa e il convento di S. Lorenzo in Vineis, il convento della SS. Trinita' rappresentano espressioni artistiche e architettoniche di notevole pregio; piccoli centri abitati quali Roccaripesena, Buonviaggio, Canale Vecchio, sviluppati attorno ad un impianto medioevale urbano, costituiscono altresi' dei belvedere dai quali e' godibile un suggestivo panorama di Orvieto, cosi' come la presenza di case padronali e ville (Villa Bionviaggio, Villa Clara, Villa Paolina, Villanova, Villa Settacamini), unitamente ai casolari, formano un contesto edilizio particolare; Riconosciuta l'esigenza di integrare i sopracitati decreti ministeriali al fine di costituire un unico insieme da proteggere come bene di notevole interesse pubblico; Riconosciuta altresi' la necessita' di salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico esistente da massicci interventi edificatori in atto e previsti; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 7-8 aprile 1992 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza predetta; Decreta: Le aree site nei comuni di Orvieto e Porano, cosi' come sopra perimetrate sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sono pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi. Avverso il presente decreto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 5 giugno 1992 p. Il Ministro: ASTORI