MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 5 giugno 1992 

  Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  di  aree site nei
comuni di Orvieto e Porano.
(GU n.149 del 26-6-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regolamento  3  giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;
  Visto  il  decreto  ministeriale 26 novembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 dicembre 1957, con il quale e'  stata
dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico  la  zona  comprendente
l'abitato comunale di Orvieto e i terreni circostanti;
  Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 1975,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del  24 settembre 1975, con il quale e'
stata  dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico  una  parte  del
territorio comunale di Orvieto;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 5 marzo 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 19 aprile 1977, con il quale  e'  stata
dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico  una zona del comune di
Porano;
  Considerato  che  la  soprintendenza   per   i   beni   ambientali,
architettonici, artistici e storici di Perugia nella nota n. 7225 del
9  maggio  1991 e nella nota n. 12746 dell'8 agosto 1991 ha formulato
una proposta di vincolo per ampliare le  zone  gia'  tutelate  con  i
predetti decreti ministeriali;
  Considerato  che le aree cosi' perimetrate "comune di Orvieto: Nord
-  strada  vicinale  podere  Palombaiola  fino  ad  intersezione  con
ferrovia Firenze-Roma; strada provinciale n. 44 del Piano da incrocio
con  strada  precedente  ad  incrocio con strada provinciale n. 99 ex
aeroporto, strada provinciale n. 99 ex Aeroporto fino ad incrocio con
strada vicinale podere Lo Sbirro; Ovest - strada poderale Sbirro fino
ad  incrocio  con  strada  comunale  Roccaripesena,  strada  comunale
Roccaripesena  fino  ad  incrocio  strada  poderale  Sassogna, strada
poderale Sassogna fino ad intersezione con  fosso  Albergo  la  Nona,
fosso  Albergo  la  Nona fino a confluenza con fosso del Leone, fosso
del Leone fino alle Fonti del Tione,  strada  carrareccia  Fonti  del
Tione  Sugano passante per cimitero, strada podere Aiola fino a fosso
Pontesasso, fosso Pontesasso fino a strada provinciale Sugano, strada
provinciale Sugano fino a Villanova, strada Cardellino fino a confine
comune di Porano; Sud - via Marte (per canale Vecchio) fino  a  fosso
del Fraticello, fosso del Fraticello fino al confine con il comune di
Porano;  Est strada provinciale Bagnorese fino ad incrocio con strada
Vicinale Costaccia S. Martino, strada Costaccia S. Martino, via Monte
Terminillo fino ad intersezione con  vecchia  ferrovia  Roma-Firenze;
comune  di Porano: Nord - limiti precedentemente indicati con decreto
ministeriale 5 marzo 1977 (confine con comune  di  Orvieto;  Ovest  -
linea  che  demarca  il  limite  del  comune di Porano; Sud - confine
comunale fino  a  fosso  del  Condotto,  fosso  del  Condotto,  fosso
Montacchione  fino  ad  intersezione  con  strada  provinciale  n. 71
Poranese, strada Poranese, Villa Paolina con parco, via  Nereo  Neri,
via  G.  Mazzini,  piazza  Indipendenza,  via  della  Liberta' strada
provinciale n. 111 dell'Abbadia, strada S.  Cristina  fino  a  limite
comune  di  Porano; Est - linea di confine comune di Porano comune di
Orvieto"  conservano  ancora  un  aspetto  naturalistico dove l'opera
dell'uomo si integra con la natura caratterizzando il paesaggio nelle
forme e nei colori; sono  presenti  infatti  zone  boschive  dove  le
essenze   arbustive  e  arboree  tipicamente  mediterranee  quali  la
quercia, il cerro, il castagno, il pioppo, l'elce,  si  alternano  ad
appezzamenti   coltivati   a  vite,  ulivo,  grano  e  prati  e  dove
l'inserimento di casolari sparsi tipicamente  rurali,  caratterizzati
dall'utilizzo  di materiali locali quali il tufo, la pietra, il cotto
delle fornaci e' viva testimonianza di un'architettura umbra di  fine
ottocento-inizio  novecento  che  risente di influssi senesi e romani
riscontrabili ancor piu'  nelle  presenze  archeologiche  (necropoli,
tombe  e strade romane); gli insediamenti monumentali esistenti quali
l'Abbazia dei SS. Severo e Martirio, il convento dei  Cappuccini,  la
chiesa  e  il convento di S. Lorenzo in Vineis, il convento della SS.
Trinita' rappresentano espressioni artistiche  e  architettoniche  di
notevole   pregio;   piccoli   centri  abitati  quali  Roccaripesena,
Buonviaggio,  Canale  Vecchio,  sviluppati  attorno  ad  un  impianto
medioevale  urbano, costituiscono altresi' dei belvedere dai quali e'
godibile un suggestivo panorama di Orvieto, cosi' come la presenza di
case  padronali  e  ville  (Villa  Bionviaggio,  Villa  Clara,  Villa
Paolina,  Villanova,  Villa  Settacamini),  unitamente  ai  casolari,
formano un contesto edilizio particolare;
  Riconosciuta  l'esigenza  di  integrare   i   sopracitati   decreti
ministeriali  al  fine  di  costituire un unico insieme da proteggere
come bene di notevole interesse pubblico;
  Riconosciuta altresi' la necessita' di salvaguardare il  patrimonio
ambientale   e   paesaggistico   esistente   da  massicci  interventi
edificatori in atto e previsti;
  Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore  per  i
beni  ambientali  e architettonici del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali nella seduta del 7-8  aprile  1992  in  ordine
alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza predetta;
                              Decreta:
  Le  aree  site  nei  comuni  di  Orvieto e Porano, cosi' come sopra
perimetrate sono dichiarate di notevole interesse pubblico  ai  sensi
della  legge  29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  e
sono  pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge
stessa ed a quelle previste nel citato decreto del  Presidente  della
Repubblica.
  La  soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici
e storici di Perugia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale
contenente il presente decreto venga affissa,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art.
12 del regolamento 3  giugno  1940,  n.  1357,  all'albo  dei  comuni
interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria  da allegare, venga depositata presso i competenti uffici
dei comuni stessi.
  Avverso il presente decreto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente per territorio o, a  scelta  dell'interessato,  avanti  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 5 giugno 1992
                                               p. Il Ministro: ASTORI