MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 2 giugno 1992, n. 24 

  Correzione  ed  integrazione  della  circolare  del Ministero della
sanita' n. 7 del 9 marzo 1992 relativa ad "Applicazione  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119".
(GU n.150 del 27-6-1992)
 
 Vigente al: 27-6-1992  
 

                                  Ai  presidenti  delle  giunte delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Alla  Federazione  nazionale ordine
                                  dei medici veterinari
                                  Alla F.O.F.I. - Federazione  ordini
                                  farmacisti italiani
                                  Alla Vetindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'ASSICC  - Associazione italiana
                                  del commercio chimico
                                  All'AISA
                                  Alla  Federchimica   -   Assosalute
                                  Assobiomedica
                                  All'ASSALZOO
                                  All'A.D.F.      -      Associazione
                                  distributori farmaceutici
                                  All'A.I.A. - Associazione  italiana
                                  allevatori
                                   All'As.Co.Far.Ve.  -  Associazione
                                  nazionale     grossisti     farmaci
                                  veterinari
                                  Alla SCIVAC
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al       Comando        carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                  Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione
                                  italiana  aziende  municipalizzate,
                                  centrali  del  latte,  annonarie  e
                                  farmaceutiche
                                  Alla Federfarma
  A  seguito della pubblicazione della circolare indicata in oggetto,
questo Ministero ritiene utile portare  a  conoscenza  di  tutti  gli
interessati, le seguenti correzioni ed integrazioni:
   1)  parte D - punto 3, art. 31, comma 5, lettera b), seconda riga,
cancellare le parole: " ..al comma 4 dell'art. 32 e ..".
  2) parte D - punto 3, art. 31, comma 5, inserire la lettera c), che
recita come segue: "Per quanto riguarda la registrazione  del  n.  di
lotto  e  della data di scadenza di cui all'art. 31, comma 5, lettera
c), e dell'art. 32, comma 4, si  precisa  che  essa  sara'  possibile
quando  i  medicinali veterinari consentiranno la lettura informatica
di tali dati mediante appositi codici di lettura automatica";
   3) parte D - punto 4, art. 32, comma 2, 3  capoverso,  sostituire
la  frase: "Tale farmacista dovra' essere o titolare o dipendente del
richiedente l'autorizzazione" con la  frase:  "Tale  farmacista  deve
essere presente nell'orario di apertura per le consegne di medicinali
veterinari";
   4)  parte  D  -  punto  5,  art. 32, comma 3: eliminare il secondo
capoverso;
   5) Parte D - punto 7, art. 34, comma 1, lettera c), sostituire  la
frase:  "Si  precisa che il medico veterinario responsabile, non puo'
essere dipendente o comunque avere alcun  rapporto  sia  diretto  che
indiretto  con  produttori  di  medicinali  veterinari  o  di mangimi
medicati o di grossisti di medicinali veterinari" con la frase:  "Per
quanto  riguarda  il  medico veterinario responsabile, si richiama il
disposto  dell'art.  170  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie
pubblicato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
   6)  parte  D - punto 8 art. 35, III capoverso: integrare la frase:
"A tal proposito si applicano le norme di registrazione di  cui  agli
articoli  33,  34  e  35  del  decreto  legislativo" con la frase: "E
inoltre si richiama il disposto dell'art. 173 del testo  unico  delle
leggi sanitarie pubblicato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
che  vieta  il  commercio,  sotto  qualsiasi  forma,  dei campioni di
medicinali".
                                              Il Ministro: DE LORENZO