COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 giugno 1992, n. 6265 

  Interpretazione di disposizioni di cui all'art. 10, della legge  18
febbraio 1992, n. 149.
(GU n.161 del 10-7-1992 - Suppl. Ordinario n. 93)
 
 Vigente al: 10-7-1992  
 

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149;
  Considerato che il tenore  letterale  del  citato  art.  10  lascia
impregiudicata la sussistenza dell'obbligo di procedere ad un'offerta
pubblica  di acquisto anche nell'ipotesi in cui l'acquisizione di una
partecipazione significativa, ai  sensi  del  medesimo  articolo,  al
capitale  di una societa' con titoli quotati in borsa o negoziati nel
mercato ristretto  avvenga  in  modo  frazionato  da  parte  di  piu'
societa'  controllate  da  un  unico  soggetto  ovvero da parte di un
soggetto e di una o piu' societa' da esso controllate;
  Considerato altresi' che il tenore letterale del medesimo  art.  10
lascia  impregiudicata  la  sussistenza  dell'obbligo di procedere ad
un'offerta   pubblica   d'acquisto   anche   nell'ipotesi   in    cui
l'acquisizione  di  una  partecipazione  significativa,  ai sensi del
citato art. 10, al capitale di una societa'  con  titoli  quotati  in
borsa o negoziati nel mercato ristretto avvenga attraverso l'acquisto
del  controllo  di una societa' che, pur non avendo titoli quotati in
borsa o negoziati nel mercato ristretto, possieda una  partecipazione
significativa, ai sensi dello stesso art. 10, al capitale della prima
societa';
  Considerato  che  la  principale finalita' della legge consiste nel
riconoscere a tutti gli azionisti analoghe opportunita' economiche in
occasione del trasferimento di una partecipazione  significativa,  ai
sensi dell'art. 10, al capitale di una societa' con titoli quotati in
borsa o negoziati nel mercato ristretto;
  Ritenuto che la prima delle ipotesi di acquisizione sopra consider-
ate  realizza  comunque  un disegno unitario idoneo a configurare una
situazione riconducibile all'art. 10;
  Ritenuto che l'ulteriore ipotesi di acquisizione sopra  considerata
puo'  essere  determinata  dall'obiettivo di acquisire partecipazioni
significative, ai sensi dell'art. 10, al capitale di una  societa'  i
cui titoli sono quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto;
  Ritenuto  che  tale  possibilita' si realizza anche quando l'attivo
patrimoniale della societa' i cui titoli non sono quotati in borsa  o
negoziati  nel  mercato  ristretto, della quale e' stato acquisito il
controllo, sia sostanzialmente rappresentato  da  una  o  piu'  delle
suddette partecipazioni;
  Visto   l'art.   24,   comma   2,   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il  funzionamento  della  Consob,  nel  quale  e'
previsto  che la Commissione puo', ove lo ritenga opportuno, adottare
deliberazioni interpretative,  anche  con  riguardo  all'applicazione
delle norme di legge;
                              Delibera:
  La  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la borsa, ai fini
dell'applicazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n.  149,
ritiene  sussista  l'obbligo  di  procedere ad un'offerta pubblica di
acquisto anche nei seguenti casi:
    a) quando la partecipazione significativa ai sensi  del  medesimo
art.  10  al  capitale  di una societa' con titoli quotati in borsa o
negoziati nel mercato ristretto venga acquisita in modo frazionato da
parte di piu' societa' controllate da un  unico  soggetto  ovvero  da
parte di un soggetto e di una o piu' societa' da esso controllate;
   b) quando la partecipazione significativa ai sensi dell'art. 10 al
capitale  di una societa' con titoli quotati in borsa o negoziati nel
mercato  ristretto  venga  acquisita  attraverso   l'assunzione   del
controllo  di  una  societa' i cui titoli non sono quotati in borsa o
negoziati al  mercato  ristretto,  il  cui  attivo  patrimoniale  sia
sostanzialmente rappresentato dalla suddetta partecipazione.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 10 giugno 1992
                                              Il presidente: BERLANDA