Ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a seguito del provvedimento n. 11/1992. (Provvedimento n. 12/1992).(GU n.158 del 7-7-1992)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Visto il provvedimento CIP n. 24/1981 in data 26 maggio 1981, relativo alla istituzione e modalita' di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico; Visti i provvedimenti CIP n. 11/1982 e n. 22/1986; Visto il provvedimento CIP n. 11/1992; Ritenuto necessario confermare la perequazione dei costi e dei ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e ITALCABLE; Considerata l'opportunita' di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio fra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che sono adottate dal CIP, in occasione di istruttoria in materia di tariffe telefoniche; Considerata l'urgenza (art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); Delibera: I fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a titolo di sovrapprezzo in base al provvedimento CIP n. 11/1992 vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche. Gli interessi maturati sui fondi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore telefonico, vengono trasferiti al bilancio di entrata dello Stato. Roma, 3 luglio 1992 p. Il Presidente della giunta Il sottosegretario delegato FARACE