MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 giugno 1992 

  Dichiarazione di notevole interesse pubblico di  un'area  sita  nel
comune di Baschi e comprendente le frazioni di Collelungo e Morre.
(GU n.164 del 14-7-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regolamento  3  giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato   che   la   soprintendenza   per  i  beni  ambientali,
architettonici, artistici  e  storici  nella  nota  n.  2948  del  26
febbraio  1992  ha  formulato  una  proposta  di  vincolo  ex lege n.
1497/1939 per un'area sita nel  comune  di  Baschi,  comprendente  le
frazioni  di  Collelungo  e  Morre e cosi' perimetrata: a Nord: fosso
denominato  della  Fontana;  a  Nord-Est:  fosso   denominato   della
Chiusena;   ad  Est:  fosso  della  Bitontola  fino  alla  particella
catastale n. 17 del foglio 54 del comune di Baschi (Terni)  e  limite
della  stessa  particella  fino  alla  strada  vicinale Morre; a Sud:
tratto di strada vicinale Morre, limite  particelle  4,  31,  8,  30,
tratto  di  fosso Vallorio, 13, 72, 71, 132, 187, 9, 22, 179, 164, 2,
138, 137, 211, 121, 219, 21, 19, 140, 116, 167, 168, 165,  114,  112,
110, 111, 15 dei fogli catastali numeri 39 e 37 del comune di Baschi;
ad  Ovest: strada provinciale Todi-Montecchio fino a intersezione con
strada  comunale  Acqualoreto  e   tratto   della   strada   comunale
Acqualoreto fino a intersezione con il fosso della Fontana;
  Considerato  che  la  zona  suddetta si configura come un paesaggio
collinare  ammantanto  da  ampie  superfici  boscate  intercalate  da
vallate  percorse  da  torrenti e ruscelli e da verdi prati nei quali
l'ulivo, la quercia, il cerro, l'elce e la vite sono testimonianze di
una flora mediterranea che caratterizza il territorio con una  tipica
naturalezza  agreste;  in questo ambiente ancora incontaminato emerge
un'architettura rurale medioevale tipicamente umbra rappresentanta da
case coloniche, ville padronali, borghi medioevali  quali  quelli  di
Collelungo  e  Morre, castelli fortificati e ruderi che dimostrano il
connubio armonico fra l'opera dell'uomo e la natura;
  Considerato che la Soprintendenza suindicata con fax n. 4379 del 23
marzo 1992 ha segnalato come nella zona in questione fossero iniziati
notevoli lavori di sbancamento, finalizzati alla realizzazione di  un
insediamento industriale e commerciale;
  Considerato  che a seguito di tale segnalazione e' stato emanato ai
sensi dell'art. 8 della medesima legge n. 1497/1939, in data 30 marzo
1992 un decreto ministeriale  di  sospensione  dei  lavori  in  atto,
trasmesso   al   prefetto   di  Terni  per  la  dovuta  notifica  con
ministeriale n. 840/IIG1 del 1› aprile 1992;
  Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza  di  sottoporre  l'area
sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per  i  beni
culturali  e  ambientali nella seduta del 10-11 giugno 1992 in ordine
alla proposta formulata dalla soprintendenza predetta;
                              Decreta:
  L'area sita  nel  comune  di  Baschi,  includente  le  frazioni  di
Collelungo  e  Morre,  cosi'  come  sopra  perimetrata e' di notevole
interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.  1497,  ed
in  applicazione  dell'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le
disposizioni  contenute  nella  legge stessa ed a quelle previste nel
citato decreto del Presidente della Repubblica.
  La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,  artistici
e storici di Perugia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale
contenente  il  presente  decreto  venga  affissa, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497  e  dell'art.
12  del  regolamento  3  giugno  1940,  n.  1357, all'albo del comune
interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti  uffici
del comune stesso.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale  avanti   il   tribunale   amministrativo   regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.    1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 26 giugno 1992
                                               p. Il Ministro: ASTORI