Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.167 del 17-7-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 16 gennaio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 57 (Indirizzi) - all'elenco A delle discipline fondamentali ed obbligatorie per tutti gli indirizzi e' aggiunta con il n. 16 la disciplina "applicazioni di geometria descrittiva". Art. 59 (Propedeuticita') - all'elenco delle propedeuticita' sono aggiunte le seguenti: Non si puo' essere ammesso Se non si e' a sostenere l'esame di: superato l'esame di: Composizione architettonica I Teoria e tecniche della progettazione architettonica Progettazione architettonica I Composizione architettonica II Disegno e rilievo . . . . . . . . Applicazioni di geometria descrittiva Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 23 aprile 1992 Il rettore: CRESCENTI