MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1992 

  Istruzioni  sulle  forme  tecniche  per la redazione dei bilanci ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992  di  recepimento  delle
direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117.
(GU n.171 del 22-7-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Visto, in particolare, l'art. 32,  primo  comma,  lettera  a),  del
citato  regio decreto-legge n. 375/1936, e successive modificazioni e
integrazioni, che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di
emanare  istruzioni  in  materia  di forme tecniche dei bilanci delle
aziende di credito, in conformita' delle deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio;
  Visto  l'art.  14,  secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n.
23,  che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  emanare
istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di
credito  speciale,  in  conformita'  delle deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio;
 Visto l'art. 18, secondo comma, della legge  29  dicembre  1990,  n.
428,  che  ha  esteso  alle  imprese  finanziarie  e alla materia dei
bilanci consolidati i poteri normativi  di  cui  all'art.  32,  primo
comma,  lettera  a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni  e  integrazioni,  e  all'art.  14,  secondo
comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23;
  Visti  gli  articoli  1,  sesto  comma,  5 e 41, secondo comma, del
decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  87,  di  attuazione  delle
direttive  CEE  n.  86/635  e n. 89/117 relative, rispettivamente, ai
conti annuali e  consolidati  degli  enti  creditizi  e  degli  altri
istituti  finanziari e alla pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali italiane di intermediari esteri;
  Considerato che nel citato decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
87,  sono stati disciplinati i principi generali riguardanti le forme
tecniche dei bilanci  bancari  e  finanziari  e  che  il  compito  di
completare  la  disciplina  della  materia  e'  stato  demandato alle
autorita' di vigilanza;
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per  gli  effetti  del
combinato  disposto  dell'art.  14  del  regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e  dell'art.
6  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691;
                              Decreta:
  Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del  regio
decreto-legge  12  marzo  1936,  n. 375, e successive modificazioni e
integrazioni, e gli enti e le societa' di cui all'art. 1 del  decreto
legislativo  27 gennaio 1992, n. 87, dovranno redigere, a partire dal
primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31  dicembre
1992,  gli  schemi  di  stato  patrimoniale  e di conto economico del
bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato in  conformita'  dei
modelli che verranno stabiliti dalla Banca d'Italia.
  Gli  elementi  dell'attivo  e  del  passivo  e le operazioni "fuori
bilancio" nonche' i proventi e gli oneri delle filiali  all'estero  e
delle  sezioni  di  credito  speciale  senza  personalita'  giuridica
confluiranno nel bilancio dell'ente di appartenenza.
  La  Banca d'Italia emanera' le istruzioni amministrative secondo le
norme  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  e   le
disposizioni  del presente decreto. Fermi i criteri generali indicati
nel presente decreto, le suddette istruzioni:
   potranno  tener  conto,  per  gli   aspetti   piu'   specifici   e
applicativi,   anche   dell'evoluzione   della   disciplina  e  degli
orientamenti  comunitari   nonche'   dell'operativita'   degli   enti
creditizi e finanziari;
   disciplineranno  anche il contenuto della relazione sulla gestione
e della nota integrativa di cui agli articoli 3,  22,  23  e  40  del
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 87. Tali documenti dovranno
contenere  tutte   le   informazioni   stabilita'   dalla   normativa
comunitaria e dal citato decreto legislativo;
   allo  scopo  di  favorire  la rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, della situazione  finanziaria
e   del  risultato  economico,  potranno  anche  prevedere  l'obbligo
dell'inserimento nella relazione di gestione e nella nota integrativa
di informazioni ulteriori;
   potranno  stabilire  che  i  conti  del  bilancio  siano   redatti
privilegiando,  ove  possibile,  la  rappresentazione  della sostanza
sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni  su  quello
della contrattazione;
   oltre  ai  casi  stabiliti  dal  ripetuto  decreto  legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, potranno consentire compensi di  partite  quando
la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure
si tratti di operazioni di "copertura".
  Ai  sensi  dell'art. 43 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, le disposizioni del presente decreto si applicheranno anche,  con
gli opportuni eventuali adattamenti che saranno stabiliti dalla Banca
d'Italia,   alle  situazioni  dei  conti  infrannuali  e  ai  bilanci
consolidati, la cui redazione sia prevista da specifiche disposizioni
di legge.
  Le succursali italiane di enti creditizi e finanziari costituiti in
Paesi  extracomunitari  che  non   abbiano   stipulato   accordi   di
reciprocita', basati sulla verifica della condizione di conformita' o
di equivalenza dei bilanci degli enti creditizi e finanziari medesimi
con  la  normativa  stabilita  dalla direttiva CEE n. 86/635, saranno
tenute a pubblicare in Italia:
    a)  il  bilancio  d'esercizio  e,  ove   redatto,   il   bilancio
consolidato   della   propria   casa   madre,  entrambi  compilati  e
controllati secondo le  modalita'  previste  dalla  legislazione  del
Paese  in  cui  la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle
relazioni di gestione e di controllo;
    b)  informazioni  supplementari,   consistenti   in   uno   stato
patrimoniale  e  in  un conto economico riguardanti l'attivita' delle
succursali stesse,  da  redigere  secondo  gli  schemi  che  verranno
stabiliti dalla Banca d'Italia.
  Le  situazioni  di  controllo  e di collegamento di cui all'art. 1,
sesto  comma,  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,
ricorrono  nelle  ipotesi  previste dall'art. 2359 del codice civile,
cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127.
  La Banca d'Italia emanera' le disposizioni applicative del presente
decreto  dandone  comunicazione  al Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI