COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 18 maggio 1992 

  Rettifica alla tabella di cui alla legge 4  agosto  1990,  n.  240,
relativa al piano quinquennale degli interporti.
(GU n.171 del 22-7-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, che prevedeva l'elaborazione
di un piano generale dei trasporti;
  Visto  il  piano di cui sopra, approvato con decreto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986  e  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 111 del 15 maggio 1986;
  Visto l'aggiornamento del piano in questione, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  agosto  1991  in   corso   di
pubblicazione;
  Vista  la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello
Stato per la  realizzazione  d'interporti  finalizzati  al  trasporto
merci  ed  in  favore  dell'intermodalita';  legge che - all'art. 2 -
prevede l'elaborazione di un piano  quinquennale  che  individui  gli
interporti di primo e secondo livello di rilevanza nazionale;
  Vista  la  propria  delibera, assunta il 31 marzo 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, con  la  quale  e'
stato  approvato,  con le modifiche ed integrazioni apportate in sede
di  discussione,  lo   schema   del   piano   suddetto   quale   atto
programmatico-quadro;
  Preso  atto  che il piano cosi' approvato prevede la realizzazione,
nell'ambito della regione Veneto, di quattro  interporti  di  secondo
livello  da  localizzare nei comuni di Vicenza, Portogruaro, Rovigo e
Vittorio Veneto;
  Considerato che la richiamata localizzazione  e'  stata  effettuata
sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  alla  delibera della giunta
regionale del  Veneto  n.  6352  del  6  ottobre  1988  e  che  dette
indicazioni  sono  state  poi  superate  dalle  previsioni  del piano
regionale dei trasporti, approvato dal consiglio regionale del Veneto
il 23 febbraio 1990 e che - nel confermare il numero degli interporti
da ubicare nell'ambito  regionale  -  prescinde  pero'  da  una  loro
precisa localizzazione, limitandosi ad individuare le aree in cui gli
stessi dovrebbero essere realizzati;
  Ritenuto  che  una  tale  impostazione sia condivisibile, in quanto
consente di procedere alla  puntuale  localizzazione  degli  impianti
sulla base di approfonditi studi di fattibilita' tecnico-economica, e
rilevata  la  conseguente necessita' di procedere alle rettifiche del
caso;
  Preso atto altresi', sotto l'aspetto procedurale,  che  la  propria
delibera  del 31 marzo 1992, nel disporre la costituzione di apposita
commissione  interministeriale  per  la  valutazione   delle   azioni
progettuali  relative  agli  interporti di secondo livello, demandava
congiuntamente il segretario generale della programmazione  economica
ed  al  coordinatore del proprio segretariato di definire direttive e
criteri  per  la  valutazione  in  questione  e  stabiliva   che   la
commissione    rimettesse    le   conclusioni   dell'istruttoria   al
segretariato stesso, chiamato a formulare una proposta di riparto del
volume di investimenti previsto dal capo I della legge n. 240/1990;
  Considerato  che  l'attribuzione  delle funzioni ricordate al punto
precedente puo' dar luogo ad incertezze in ordine alle competenze dei
vari organi interessati;
                              Delibera:
  1. La tabella di  cui  a  pag.  11  del  piano  quinquennale  degli
interporti  meglio precisati in premessa deve intendersi rettificata,
al pari della mappa della pagina successiva, nel senso che,  per  gli
impianti  da  realizzare  nel  Veneto,  le localizzazioni di Vicenza,
Portogruaro,   Rovigo   e   Vittorio    Veneto    sono    sostituite,
rispettivamente,  dalle indicazioni: "area vicentina, area del Veneto
Orientale, area di Rovigo, area di  Conegliano-Vittorio  Veneto".  Di
conseguenza,  nelle  schede tecniche allegate al piano citato e rela-
tive agli interporti veneti, la specifica  riportata  sotto  la  voce
"localizzazione"    viene   sostituita   dalla   dizione   "nell'area
provinciale in sito da individuarsi su indicazione  della  regione  e
della  provincia".  Il  piano  come sopra modificato verra' trasmesso
alle  Camere  per  l'acquisizione   del   parere   delle   competenti
commissioni parlamentari.
  2.  La  seconda  parte del punto 2 della delibera assunta da questo
Comitato il 31 marzo 1992 e concernente il piano menzionato al  punto
precedente,  dalle  parole  "secondo  le direttive ed i criteri a tal
uopo  stabiliti  dal  segretariato  generale   della   programmazione
economica  d'intesa con il coordinatore del segretariato del Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel  trasporto,  e'
soppressa.
   Roma, 18 maggio 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO