Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Banco di Sardegna(GU n.193 del 18-8-1992)
Con decreto 29 luglio 1992 del Ministro del tesoro e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Banco di Sardegna che prevede: il conferimento, previo assorbimento della "Sezione speciale di credito agrario", della "Sezione autonoma di credito fondiario" e della "Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'", della propria azienda bancaria, ad eccezione di una parte (lire 5 miliardi) del fondo destinato all'acquisto di quote di propria emissione e dei fondi destinati a "beneficienza" o ad "incentivazione di iniziative economiche in materia di credito speciale" (lire 14,6 miliardi), in una costituenda societa' denominata "Banco di Sardegna S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Banco di Sardegna S.p.a." con un capitale di L. 206.611.220.000, che rivestira' il ruolo di capogruppo del "Gruppo creditizio Banco di Sardegna" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Banco di Sardegna" e sara' titolare dell'intero pacchetto azionario con diritto di voto della societa' bancaria conferitaria; l'adozione dello statuto della societa' "Banco di Sardegna S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria e a svolgere ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 356/90, in via transitoria e per i tempi tecnici necessari alla costituzione della societa' "Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e a lungo termine", anche l'attivita' di credito a medio e lungo termine in atto esercitata dalle sopra citate sezioni; il conferimento previo scorporo dalla "Societa' Banco di Sardegna S.p.a.", dei rami di azienda esercenti i crediti agrario e fondiario ed il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' in una costituenda societa' denominata "Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e lungo termine"; la costituzione della societa' per azioni "Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e a lungo termine"; l'adozione dello statuto della societa' "Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e a lungo termine", abilitata all'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175, del credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e suc- cessive modificazioni, e di ogni altra forma di credito a medio e lungo termine. Il Banco di Sardegna contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella societa' "Banco di Sardegna S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio dell'impresa bancaria.