MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

            Approvazione del progetto di ristrutturazione
                  presentato dal Banco di Sardegna
(GU n.193 del 18-8-1992)

   Con  decreto  29  luglio  1992  del  Ministro  del tesoro e' stato
approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990,
n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3  e  5  del  decreto  legislativo  20
novembre  1990,  n. 356, il progetto presentato dal Banco di Sardegna
che prevede:
    il conferimento, previo assorbimento della "Sezione  speciale  di
credito  agrario",  della  "Sezione  autonoma di credito fondiario" e
della "Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e  di
impianti  di  pubblica  utilita'", della propria azienda bancaria, ad
eccezione  di  una  parte  (lire  5  miliardi)  del  fondo  destinato
all'acquisto  di  quote  di propria emissione e dei fondi destinati a
"beneficienza" o  ad  "incentivazione  di  iniziative  economiche  in
materia di credito speciale" (lire 14,6 miliardi), in una costituenda
societa' denominata "Banco di Sardegna S.p.a.";
    la  costituzione  della  societa'  per  azioni "Banco di Sardegna
S.p.a." con un capitale di  L.  206.611.220.000,  che  rivestira'  il
ruolo  di  capogruppo  del  "Gruppo  creditizio Banco di Sardegna" ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della
legge  n.  218/90  e  degli  articoli  25  e  seguenti  del   decreto
legislativo n. 356/90;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera'  la denominazione di "Fondazione Banco di Sardegna" e sara'
titolare dell'intero pacchetto azionario con diritto  di  voto  della
societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione  dello  statuto  della  societa'  "Banco  di  Sardegna
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria e a svolgere
ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n.  356/90,  in
via  transitoria  e  per  i tempi tecnici necessari alla costituzione
della societa' "Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a.  di
credito  a  medio  e a lungo termine", anche l'attivita' di credito a
medio e lungo termine in atto esercitata dalle sopra citate sezioni;
    il conferimento previo scorporo dalla "Societa' Banco di Sardegna
S.p.a.", dei rami di azienda esercenti i crediti agrario e  fondiario
ed  il  finanziamento  di  opere  pubbliche e di impianti di pubblica
utilita' in una costituenda societa' denominata  "Banco  di  Sardegna
finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e lungo termine";
    la  costituzione  della  societa'  per  azioni "Banco di Sardegna
finanziamenti e  sviluppo  S.p.a.  di  credito  a  medio  e  a  lungo
termine";
    l'adozione  dello  statuto  della  societa'  "Banco  di  Sardegna
finanziamenti e  sviluppo  S.p.a.  di  credito  a  medio  e  a  lungo
termine",  abilitata  all'esercizio del credito fondiario, edilizio e
alle opere pubbliche, ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175, del
credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  suc-
cessive  modificazioni,  e  di  ogni altra forma di credito a medio e
lungo termine.
   Il Banco di Sardegna contestualmente  alla  stipula  dell'atto  di
conferimento  della propria azienda bancaria nella societa' "Banco di
Sardegna S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi  alla
modificazione  dell'oggetto  sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto   legislativo   n.   356/90,   dovra'   cessare   l'esercizio
dell'impresa bancaria.