Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.197 del 22-8-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1982, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato, nella parte relativa alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, come appresso: Articolo unico Il terzo comma dell'art. 176 viene cosi' modificato: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accertare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 17 settembre 1991 Il rettore