MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 agosto 1992 

  Fissazione  dei  termini  per  l'adozione   degli   atti   relativi
all'attuazione  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio.
(GU n.211 del 8-9-1992)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto il comma 5 dell'art. 36 della legge sopracitata, con il quale
si dispone che con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste  sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti
partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi  della  legge
medesima,  degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita' che
consentano la piena attuazione della stessa nella stagione  venatoria
1994/95;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 10, 14, 35 e 36 della legge
nazionale sopracitata;
  Vista, infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove  norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I termini per l'adozione degli atti di  rispettiva  competenza,  da
parte  dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fissati in modo  tale  da
consentire  la  piena  attuazione della legge medesima nella stagione
venatoria 1994-95, sono i seguenti:
   11 luglio 1992: trasmissione, da parte dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, ai Ministri dell'agricoltura e  delle  foreste  e
dell'ambiente  del  primo  documento  orientativo  circa i criteri di
omogeneita'  e  congruenza   che   orienteranno   la   pianificazione
faunistico-venatoria (art. 10, comma 11);
   11    luglio   1992:   definizione,   da   parte   del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, dell'indice di  densita'  venatoria
minima, in sede di prima attuazione (art. 36, comma 4);
   15 ottobre 1992: trasmissione alle regioni d'intesa tra i Ministri
dell'agricoltura  e  delle foreste e dell'ambiente, dei criteri della
programmazione (art. 10, comma 11);
   30 ottobre  1992:  trasmissione  alle  province,  da  parte  delle
regioni, dei criteri della programmazione;
   31 dicembre 1992: elaborazione da parte delle province, in sede di
prima  stesura,  dei  piani  faunistici  di  rispettiva  competenza e
trasmissione degli stessi alle regioni;
   31 gennaio 1993: osservazioni delle regioni sui  piani  faunistici
provinciali;
   11 marzo 1993: adeguamento delle normative regionali e provinciali
ai  principi  ed  alle  norme  stabilite dalla legge n. 157/92 citata
nelle premesse (art. 36, commi 6 e 7);
   11 marzo 1993: elaborazione, da parte delle  province,  dei  piani
faunistici definitivi (art. 10, comma 10);
   31  maggio  1993:  esercizio  dei poteri sostitutivi regionali nei
confronti delle province inadempienti (art. 10, comma 10);
   30  settembre  1993:  trasmissione al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste dei dati regionali  per  il  calcolo  degli  indici  di
densita' venatoria minima (art. 14, commi 3 e 4);
   31  dicembre  1993:  trasmissione,  da  parte  delle  province, al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste  dei  dati  relativi  alle
opzioni di caccia di ogni singolo cacciatore (art. 14, comma 6);
   1   marzo   1994:   comunicazione,   da   parte   del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni ed alle province degli
indici di densita' venatoria minima per ogni ambito  territoriale  di
caccia  e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi
(art. 14, comma 7);
   1 giugno 1994: approvazione e pubblicazione del piano  faunistico
venatorio  regionale  e del regolamento di attuazione (art. 14, comma
7);
   31 marzo 1995: trasmissione al Ministro dell'agricoltura  e  delle
foreste  delle  relazioni regionali sull'attuazione della legge (art.
35, comma 1);
   30 settembre  1995:  pesentazione  al  Parlamento,  da  parte  del
Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentita la conferenza per i rapporti Stato-regioni, di
una relazione complessiva sullo stato di attuazione  della  legge  n.
157 (art. 35, comma 2).
    Roma, 12 agosto 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA