Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.(GU n.212 del 9-9-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992; Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto; Decreta: Per il 15 settembre 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle societa' d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale. I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1992, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 1992 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992 Registro n. 32 Tesoro, foglio 364