MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 settembre 1992 

  Aumento del titolo alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti
della vendemmia 1992.
(GU n.226 del 25-9-1992)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio  1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio  lo  abbiano  reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato   I   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Tenuto  conto  che  gli assessorati regionali all'agricoltura delle
regioni Emilia-Romagna, Umbria, Liguria, Molise, Campania, Sardegna e
Calabria,  hanno  segnalato  che  nei  propri   territori   si   sono
verificate,  per  la  vendemmia  1992,  condizioni climatiche tali da
rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  l'assessorato  regionale  all'agricoltura   della
regione  Abruzzo  ha  precisato  che,  a  seguito di ulteriori e piu'
approfonditi accertamenti, l'aumento del  titolo  alcolometrico  deve
riguardare  tutti  i  prodotti  della  vendemmia ottenuti nel proprio
territorio e non soltanto quelli D.O.C., come invece  precedentemente
comunicato;
  Considerato   che  l'assessorato  regionale  all'agricoltura  della
regione Lazio ha  precisato  che,  a  seguito  di  ulteriori  e  piu'
approfonditi  accertamenti,  l'aumento del titolo alcolometrico per i
prodotti della vendemmia 1992 ottenuti  nel  proprio  territorio  non
deve essere limitato ad un grado e mezzo, come invece precedentemente
comunicato, ma puo' essere effettuato entro i limiti massimi previsti
dalla regolamentazione comunitaria;
                              Decreta:
  Nella  campagna  vitivinicola  1992-93  e'  consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
indicate nelle premesse.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  ed  entro  i  limiti  massimi  previsti  dai   regolamenti
comunicari sopracitati.
  Nella  regione  Abruzzo,  ad  integrazione  di  quanto disposto con
decreto  ministeriale  17  settembre  1992,  l'aumento   del   titolo
alcolometrico  e'  consentito  per  tutti  i prodotti della vendemmia
1992.
  Nella regione Lazio, ad integrazione di quanto disposto con decreto
ministeriale 17 settembre 1992, l'aumento  del  titolo  alcolometrico
puo'   essere  effettuato  entro  i  limiti  massimi  previsti  dalla
regolamentazione comunitaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione.
   Roma, 23 settembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA