MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

COMUNICATO

Disposizioni normative delle Comunita' europee in applicazione del
   regolamento  CEE  n.  1432/92 e della decisione n. 92/285/CECA che
   proibiscono il commercio tra le predette Comunita'  europee  e  le
   Repubbliche di Serbia e Montenegro.
(GU n.225 del 24-9-1992)

   Si  comunica  che  con  regolamento  CEE  n. 2656/92 del Consiglio
dell'8 settembre 1992 sono  state  emanate  disposizioni  concernenti
talune modalita' tecniche connesse con l'applicazione del regolamento
CEE  n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunita' economica
europea e  le  Repubbliche  di  Serbia  e  di  Montenegro.  L'art.  1
stabilisce  che "l'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina
e  nella  Repubblica  di  Croazia,  nonche'  nel  territorio  dell'ex
Repubblica  Jugoslavia  di  Macedonia  di tutte le merci e i prodotti
originari  o  provenienti  dalla  Comunita'   e'   subordinata   alla
presentazione  di  un'autorizzazione preventiva di esportazione verso
queste  Repubbliche  o  questo  territorio,  la  quale  deve   essere
rilasciata  dalle  autorita'  competenti  degli  Stati  membri"  (per
l'Italia Ministero del commercio con  l'estero  D.G.I.E.).  L'obbligo
della  preventiva autorizzazione all'esportazione, ai sensi dell'art.
4, non si applica "alle operazioni di esportazione:
     a) derivanti da contratti  o  modifiche  di  contratti  conclusi
prima  dell'entrata  in  vigore  del presente regolamento, qualora la
loro esecuzione abbia avuto inizio anteriormente a tale data;
     b) che  comprendono  prodotti  alimentari  o  merci  e  prodotti
destinati   a  scopi  strettamente  medici,  ad  esigenze  umanitarie
essenziali o ad attivita' connesse con Unprofor,  con  la  Conferenza
sulla  Jugoslavia  o  con la Missione di sorveglianza della Comunita'
europea;
     c) il cui valore unitario sia inferiore a ECU 1.000.
   L'eccezione menzionata alla lettera a) cessa di essere applicabile
a decorrere dal 1› novembre 1992".
   Parimenti  il  Consiglio  CECA  ha  adottato   la   decisione   n.
92/470/CECA   dell'8  settembre  1992  relativa  a  talune  modalita'
tecniche connesse con l'applicazione della decisione  n.  92/285/CECA
che  proibisce  il  commercio  tra la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro.
   Prescrizioni ed eccezioni sono in linea a quelle  contemplate  nel
menzionato regolamento CEE.
   Le  procedure  applicative  sia  del  regolamento  CEE  sia  della
decisione  CECA  sono   fissate   nell'apposito   regolamento   della
Commissione n. 2725/92 del 18 settembre 1992.
   Per una puntuale verifica delle prescrizioni e procedure si rinvia
ai seguenti provvedimenti comunitari:
    Regolamento  CEE n. 2656/92 del Consiglio dell'8 settembre 1992 -
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 266 del 12  settembre
1992;
    decisione  del  Consiglio  CECA n. 92/470 dell'8 settembre 1992 -
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 266 del 12  settembre
1992;
    Regolamento  della  Commissione  n. 2725/92 del 18 settembre 1992
relativo all'applicazione del regolamento e della decisione citati  -
Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea n. L 276 del 19 settembre
1992.