Individuazione dei comuni della regione Valle d'Aosta tenuti all'adozione, per gli anni 1992 e 1993, di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.(GU n.229 del 29-9-1992)
IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree ur- bane"; Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali; Vista la deliberazione di giunta della regione Valle d'Aosta del 17 febbraio 1992, n. 1614, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, ha ritenuto di segnalare il solo programma proposto dal comune di Aosta, rigettando le proposte presentate alla stessa regione da altri diciotto comuni in quanto non ritenute conformi ai parametri richiesti; Ritenuta l'opportunita' di aderire all'individuazione del comune proposto dalla regione Valle d'Aosta; Decreta: Il comune di Aosta adotta un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208. Roma, 19 giugno 1992 Il Ministro: CONTE Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992 Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 24