UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.237 del 8-10-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e  chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze in data 22 maggio 1991;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta dell'11 ottobre 1991;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente  modificato
come appresso:
  L'art.  302  relativo  alla scuola di specializzazione in chirurgia
generale  e'  soppresso  e,  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli che seguono, sostituito dai seguenti:
  Art. 302. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia
generale presso l'Universita' degli studi di Firenze.
  La  scuola  ha lo scopo di preparare personale medico specializzato
nel campo della chirurgia generale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.
  Art. 303. - La scuola ha la durata di cinque anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  di iscritti determinato in nove per
ciascun  anno   di   corso,   per   un   totale   di   quarantacinque
specializzandi.
  Art. 304. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Sono ammessi alle prove per ottenere  l'iscrizione  i  laureati  in
medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  La  scuola  comprende  sei  aree  di   insegnamento   e   tirocinio
professionale:
    a) propedeutica generale;
    b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
    c) tecnica operatoria;
    d) fisiopatologia speciale;
    e) chirurgia generale;
    f) chirurgia speciale.
  Art.  305.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Propedeutica generale:
   fisiopatologia generale;
   informatica;
   medicina legale;
   chirurgia sperimentale e microchirurgia.
   b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
   patologia clinica;
   anatomia patologica;
   radiologia;
   semeiotica strumentale.
   c) Tecnica operatoria:
   anatomia chirurgica;
   tecniche operatorie;
   chirurgia endoscopica.
   d) Fisiopatologia speciale:
   anestesia e rianimazione;
   trattamento pre e post-operatorio;
   fisiopatologia chirurgica.
   e) Chirurgia generale:
   chirurgia generale;
   chirurgia pediatrica;
   chirurgia d'urgenza;
   chirurgia oncologica;
   chirurgia geriatrica.
   f) Chirurgia speciale:
   ortopedia e traumatologia;
   neurochirurgia;
   chirurgia ginecologica;
   chirurgia toracica;
   chirurgia cardiovascolare;
   endocrinochirurgia;
   chirurgia urologica;
   chirurgia plastica e riparativa.
  Art. 306. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica  teorico-pratica,  nonche'  il  tirocinio  professionale
guidato,  che  verranno  ripartite  dal consiglio della scuola tra le
aree e gli insegnamenti teorici e pratici.
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  1  Anno:
   Propedeutica generale:
    fisipatologia generale;
    informatica;
    chirurgia sperimentale e microchirurgia.
   Diagnostica strumentale e di laboratorio:
    patologia clinica.
   Tecnica operatoria:
    anatomia chirurgica.
   Fisiopatologia speciale:
    anestesia e rianimazione.
   Chirurgia generale:
    chirurgia generale.
  2  Anno:
   Diagnostica strumentale e di laboratorio:
    anatomia patologica;
    semeiotica strumentale.
   Tecnica operatoria:
    anatomia chirurgica.
   Fisiopatologia speciale:
    trattamento pre e post-operatorio;
    fisiopatologia chirurgica.
   Chirurgia generale:
    chirurgia generale.
  3  Anno:
   Diagnostica strumentale e di laboratorio:
    anatomia patologica;
    radiologia;
    semeiotica strumentale.
   Tecnica operatoria:
    tecniche operatorie.
   Chirurgia generale.
    chirurgia generale:
   Chirurgia speciale:
    endocrinochirurgia.
  4  Anno:
   Tecnica operatoria:
    tecniche operatorie.
   Chirurgia generale:
    chirurgia generale;
    chirurgia pediatrica;
    chirurgia geriatrica.
   Chirurgia speciale:
    ortopedia e traumatologia;
    neurochirurgia;
    chirurgia ginecologica;
    chirurgia urologica.
  5  Anno:
   Propedeutica generale:
    medicina legale.
   Tecnica operatoria:
    tecniche operatorie;
    chirurgia endoscopica.
   Chirurgia generale:
    chirurgia generale;
    chirurgia d'urgenza;
    chirurgia oncologica.
   Chirurgia speciale:
    chirurgia toracica;
    chirurgia cardiovascolare;
    chirurgia plastica e riparativa.
  Art. 307. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta
la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/
laboratori:
   unita'  operative  universitarie  di  chirurgia  generale  e  loro
ambulatori e laboratori;
   unita'  operativa  chirurgia  pediatrica U.S.L. n. 10/E ed annessi
laboratori ed ambulatori.
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore  annue,
avviene   secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di formazione professionale.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 4 settembre 1992
                                                Il pro-rettore: ZAMPI