Integrazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935 concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.(GU n.239 del 10-10-1992)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, relativo alla determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935; Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria della lavorazione del lattice di gomma per la produzione di presidi medico- chirurgici ed articoli destinati alla profilassi ed alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale addettovi; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuta la necessita' di apportare variazioni alla tabella I allegata al citato decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, mediante l'aggiunta di una voce n. 23-bis; Decreta: Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' aggiunta la seguente voce: Operazioni per le quali Numero Natura dell'attivita' e' concessa la deroga - - - 23-bis Lavorazione del lattice di gomma Per il personale addetto per la produzione di presidi alla preparazione medico-chirurgici ed articoli mescole, maturazione destinati alla profilassi ed - prevulcanizzazione alla tutela della salute e mescole, alla immer- dell'igiene pubblica. sione - vulcanizza- zione ed estrazione, al lavaggio - asciu- gatura; per il per- sonale addetto alle operazioni collegate che saranno ricono- sciute tali dall'is- pettorato del lavoro. Roma, 21 settembre 1992 Il Ministro: CRISTOFORI