Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.247 del 20-10-1992)
Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit 2000, sede legale in Assago (Milano), centro direzionale Milano- Fiori, uffici amministrativi in Assago, redazione centrale di Milano e sedi estere, redazione di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 30 giugno 1992. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.A.T. di Roma per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta e' prolungata al 31 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica italiana gia' Rotocalcografica internazionale, con sede legale in Milano, sede amministrativa di Cinisello Balsamo (Milano), con esclusione dei lavoratori-giornalisti professionisti, dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ORN, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 4 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gabar, con sede e stabilimento in Costa di Rovigo (Rovigo), per il periodo dal 28 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ro.Vi., con sede in Scalea (Cosenza) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 15 febbraio 1991 all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conciasud Del Vecchio, con sede e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 13 febbraio 1992 al 9 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 19 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediterranea carni, con sede e stabilimento in Catania, per il periodo dal 30 aprile 1992 al 25 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telenit telecomunicazioni, con sede in Malcontenta (Caserta) e unita' site nelle regioni: Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto, per il periodo dal 20 febbraio 1992 al 16 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemi, con sede e stabilimento in Premosello Chiovenda (Novara), per il periodo dal 13 dicembre 1991 al 13 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pavesi, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), stabilimenti in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e Mappano Caselle (Torino), per il periodo dal 1 maggio 1992 al 30 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faes - Factory Automation Engineering Systems, con sede in Milano e sede amministrativa di Genova, per il periodo dal 24 marzo 1992 al 23 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feri, con sede e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 19 gennaio 1992 al 18 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. - Sewing Machines Italy, con sede e stabilimento in Monza (Milano), per il periodo dal 22 gennaio 1992 al 21 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marson di Kaban Ludwig & C., con sede e stabilimento in Offanengo (Cremona), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras, con sede e stabilimento in Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 16 maggio 1992 al 15 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel, con sede e stabilimento in Ellera di Corciano (Perugia), per il periodo dal 6 febbraio 1992 al 5 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 aprile 1992 al 27 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klima, con sede e stabilimento in Volla (Napoli), per il periodo dal 5 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Cuorgne', con sede e stabilimento in Cuorgne' (Torino), per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s C.D.R. As- sembling di Antonio Ronconi & C., con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 30 maggio 1992 al 28 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox, con sede e unita' in Caronno Pertusella (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1991 al 12 giugno 1992. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 13 giugno 1992 al 12 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.T.I.T., con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), per il periodo dall'11 gennaio 1992 all'11 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impla, con sede e stabilimento in Cassina de' Pecchi (Milano), per il periodo dal 28 novembre 1991 al 24 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Anteo di Mariani R. & C., con sede e stabilimento in Pescara per il periodo dal 26 luglio 1992 al 24 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 9 giugno 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.