UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.250 del 23-10-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
maggio 1989 con cui e' stato approvato il  piano  di  sviluppo  delle
universita' per il quadriennio 1986-90;
  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la seconda Universita' di Napoli;
  Visto l'art. 5 del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e tecnologica del 25 marzo 1991 con il quale e'
stata  istituita  presso  l'Ateneo  "Federico  II"  la  facolta'   di
giurisprudenza finalizzata alla seconda Universita' di Napoli, con il
corso di laurea in giurisprudenza;
  Considerato  che  entro il termine previsto dal predetto art. 5 del
decreto ministeriale  sopracitato  e'  stata  presentata  domanda  di
opzione  dal  numero  di docenti di ruolo richiesto e che pertanto e'
stato costituito il consiglio della facolta' di giurisprudenza  della
seconda Universita' di Napoli;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta' di giurisprudenza del 10 ottobre 1991; del
senato  accademico  dell'11  ottobre  1991   e   del   consiglio   di
amministrazione del 15 ottobre 1991;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 13 marzo 1992;
  Viste  le  ulteriori  deliberazioni  con  le  quali  le   autorita'
accademiche  di  questo  Ateneo si sono uniformate al predetto parere
del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti  indicati nelle premesse, e
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 67 e con il conseguente spostamento  della  numerazione
successiva  sono  inseriti,  unicamente  ai fini dell'attivazione del
corso  di  laurea   in   giurisprudenza   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza  della  seconda  Universita'  di Napoli, limitatamente
all'anno accademico 1991-92, i seguenti articoli:
     Facolta' di giurisprudenza (seconda Universita' di Napoli)
  Art.  68.  -  La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in
giurisprudenza.
  Art. 69. - La durata del corso di studio e' di quattro anni.
  I  titoli  di  ammissione  sono  quelli  previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge.
  Art.  70.  -  Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in
giurisprudenza sono i seguenti:
  Obbligatori:
   1) istituzioni di diritto privato
   2) istituzioni di diritto romano
   3) filosofia del diritto
    4) storia del diritto romano
    5) storia del diritto italiano (biennale)
    6) economia politica
    7) scienze delle finanze e diritto finanziario
    8) diritto costituzionale
    9) diritto ecclesiastico
   10) diritto romano (biennale)
   11) diritto civile (biennale)
   12) diritto commerciale
   13) diritto del lavoro
   14) diritto processuale civile
   15) diritto internazionale
   16) diritto amministrativo (biennale)
   17) diritto penale (biennale)
   18) procedura penale
  Complementari:
    1) contabilita' di Stato
    2) diritto agrario italiano e comunitario
    3) diritto amministrativo comparato
    4) diritto bancario
    5) diritto canonico
    6) diritto commerciale comunitario
    7) diritto comparato del lavoro
    8) diritto comune
    9) diritto d'autore
   10) diritto del commercio con l'estero
   11) diritto del  lavoro  e  della  sicurezza  sociale  italiano  e
comunitario
   12) diritto dell'arbitrato interno ed internazionale
   13) diritto dell'esecuzione penale
   14) diritto dell'intervento pubblico
   15)  diritto  della  borsa  e  dei  mercati  finanziari italiano e
comunitario
   16) diritto della Corte di Giustizia europea
   17)  diritto  della  navigazione  e  dei  trasporti   italiano   e
comunitario
   18) diritto delle essicurazioni
   19) diritto delle Comunita' europee
   20) diritto di famiglia e matrimoniale
   21) diritto e procedura penale militare
   22) diritto fallimentare italiano e comunitario
   23) diritto finanziario
   24) diritto industriale italiano e comunitario
   25) diritto parlamentare italiano e comunitario
   26) diritto penale commerciale
   27) diritto penale comparato
   28) diritto penale dell'economia
   29) diritto penale romano
   30) diritto penitenziario
   31) diritto privato dell'economia
   32) diritto privato delle Comunita' europee
   33) diritto processuale amministrativo italiano e comunitario
   34) diritto processuale penale comparato
   35) diritto pubblico comunitario
   36) diritto pubblico dell'economia italiano e comunitario
   37) diritto pubblico romano
   38) diritto regionale italiano e comunitario
   39) diritto sindacale italiano e comunitario
   40) diritto tributario italiano e comunitario
   41) diritto tributario penale
   42) diritto urbanistico italiano e comunitario
   43) diritto valutario
   44) esegesi delle fonti del diritto romano
   45) filosofia della politica
   46) giustizia costituzionale
   47) giustizia minorile
   48) informatica giuridica
   49) introduzione al sistema penale
   50) istituzioni di diritto penale
   51) istituzioni di diritto processuale
   52) istituzioni di diritto pubblico
   53) lingua francese
   54) lingua inglese
   55) lingua spagnola
   56) lingua tedesca
   57) metodologia della scienza giuridica
   58) politica economica e finanziaria
   59) sistema e controllo della spesa pubblica
   60) sistemi fiscali comparati delle Comunita' europee
   61) sociologia del diritto
   62) storia della pubblica amministrazione
   63) storia delle codificazioni moderne
   64) storia delle dottrine politiche
   65) teoria dell'interpretazione
   66) teoria dello sviluppo economico
   67) teoria generale del diritto
  Art. 71. - Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie
propedeutiche:
    a) le istituzioni di diritto romano rispetto al diritto romano;
    b)  la  storia  del diritto romano rispetto a esegesi delle fonti
del diritto romano e al diritto penale romano;
    c) il diritto costituzionale  rispetto  a:  diritto  del  lavoro,
diritto  delle Comunita' europee, diritto processuale civile, diritto
amministrativo,  diritto   internazionale,   diritto   ecclesiastico,
giustizia    costituzionale,    diritto   parlamentare   italiano   e
comunitario,  diritto  regionale  italiano  e  comunitario,   diritto
penale,   contabilita'   di   Stato,  diritto  pubblico  comunitario,
istituzioni   di   diritto  penale,  diritto  tributario  italiano  e
comunitario, diritto sindacale italiano e comunitario;
    d) le istituzioni di diritto privato rispetto a: diritto  civile,
diritto  commerciale, diritto del lavoro, diritto processuale civile,
diritto  agrario  italiano  e  comunitario,  diritto  privato   delle
comunita'  europee,  diritto  di  famiglia  e  matrimoniale,  diritto
d'autore, diritto dell'arbitrato interno  e  internazionale,  diritto
tributario  italiano  e  comunitario, diritto della navigazione e dei
trasporti italiani  e  comunitari,  diritto  industriale  italiano  e
comunitario, diritto privato dell'economia;
    e)   l'economia   politica   rispetto   a  politica  economica  e
finanziaria;
    f)  il  diritto  commerciale  rispetto  a:  diritto   industriale
italiano  e  comunitario, diritto bancario, diritto della borsa e dei
mercati finanziari, diritto commerciale comunitario, diritto  privato
dell'economia,  diritto  fallimentare italiano e comunitario, diritto
della navigazione e dei trasporti italiano e comunitario;
    g) il diritto internazionale rispetto al diritto delle  comunita'
europee;
    h) il diritto penale rispetto a: procedura penale, diritto penale
commerciale, diritto penale comparato, diritto penale dell'economia;
    i)  la  procedura  penale  rispetto a: diritto e procedura penale
militare, diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario;
    l) la  storia  del  diritto  italiano  rispetto  a  storia  delle
codificazioni moderne;
    m)  il  diritto  amministrativo  rispetto  a: diritto urbanistico
italiano e comunitario, diritto tributario  italiano  e  comunitario,
diritto   pubblico  dell'economia  italiano  e  comunitario,  diritto
processuale amministrativo italiano e comunitario;
    n) il diritto del lavoro rispetto a: diritto sindacale italiano e
comunitario, diritto del lavoro e della sicurezza sociale italiano  e
comunitario, diritto comparato del lavoro.
  L'iscrizione  agli  insegnamenti  propedeutici  deve  precedere  di
almeno un anno l'iscrizione agli insegnamenti (o al primo corso degli
insegnamenti biennali) che ne presuppongono la frequenza.  Gli  esami
relativi  agli  insegnamenti  propedeutici  devono essere sostenuti e
superati almeno  una  sessione  prima  degli  esami  cui  servono  di
preparazione.
  Art.  72. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti  gli  insegnamenti
obbligatori  e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, salvo
il caso di piani alternativi ammessi dalla facolta'.
  Art. 73. - Potranno essere  istituiti,  con  modifica  di  statuto,
diplomi  intermedi.  La  facolta' puo' concorrere alla istituzione di
scuole di specializzazione e dirette a fini  speciali,  nonche'  alla
costituzione  di  dipartimenti  e di dottorati di ricerca, secondo la
vigente normativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 27 luglio 1992
                                                Il rettore: CILIBERTO