MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1992 

  Scioglimento degli organi  amministrativi  della  Cassa  rurale  ed
artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, societa' cooperativa a
responsabilita' limitata, in Acquaviva Picena.
(GU n.253 del 27-10-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  delle  Casse
rurali  ed  artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n.
1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691;
  Considerato che nei confronti della Cassa rurale  ed  artigiana  di
Acquaviva    Picena   e   Monteprandone,   societa'   cooperativa   a
responsabilita'  limitata,  con  sede  in  Acquaviva  Picena  (Ascoli
Piceno),  ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli
articoli 33 del menzionato testo unico e 57, primo comma, lettere a )
e b), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli  organi
amministrativi  e  la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione
straordinaria di cui al titolo  VII,  capo  II,  del  medesimo  regio
decreto-legge n. 375/1936;
  Sulla  proposta  della  Banca  d'Italia,  formulata  con lettera n.
249940 del 7 ottobre 1992, le cui motivazioni sono qui  integralmente
richiamate e recepite;
  Ritenuta    l'esistenza   di   particolari   motivi   di   urgenza,
rappresentati nella citata proposta della  Banca  d'Italia,  salvo  a
dare   comunicazione   del   presente   provvedimento   al   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per  gli
effetti  dell'art.  6  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
  Gli organi  amministrativi  della  Cassa  rurale  ed  artigiana  di
Acquaviva    Picena   e   Monteprandone,   societa'   cooperativa   a
responsabilita'  limitata,  con  sede  in  Acquaviva  Picena  (Ascoli
Piceno),  sono  sciolti  in applicazione del combinato disposto degli
articoli 33 del ripetuto testo unico e 57, primo comma, lettere a ) e
b), del regio decreto-legge 12  marzo  1936,  n.  375,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI