Concessione di proroga della dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Genova, Lecce e Reggio Calabria.(GU n.256 del 30-10-1992)
Con decreto ministeriale n. 1/9239 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Genova e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 7.652.253.769 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 7.676.962.194 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Genova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/9203 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 72.120.756.195 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 72.179.429.251 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/9204 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 7.391.366.409 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 7.440.625.969 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.