AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alle note annesse alla legge 11 febbraio 1992, n. 128, recante: "Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile". (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).(GU n.258 del 2-11-1992)
La prima nota all'art. 1 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 18, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituita dalla seguente: "- Si trascrive il testo dell'art. 413 del codice di procedura civile, come modificato dal presente articolo: 'Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) del'art. 409 e' il giudice nella cui circoscrizione di trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409. Qualora non trovino applicazione le disposizione dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio'".