AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note annesse alla legge 11 febbraio 1992, n.
   128,  recante:  "Disciplina  della  competenza territoriale per le
   controversie  relative  ai  rapporti   di   cui   al   numero   3)
   dell'articolo   409   del  codice  di  procedura  civile".  (Legge
   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  41  del
   19 febbraio 1992).
(GU n.258 del 2-11-1992)

   La prima nota all'art. 1 della legge citata in epigrafe, riportata
a  pag. 18, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e'
sostituita dalla seguente:
   "- Si trascrive il testo dell'art. 413  del  codice  di  procedura
civile, come modificato dal presente articolo:
   'Art.   413  (Giudice  competente).  -  Le  controversie  previste
dall'art. 409 sono in  primo  grado  di  competenza  del  pretore  in
funzione di giudice del lavoro.
   Competente  per  territorio e' il giudice nella cui circoscrizione
e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una  sua  dipendenza
alla  quale  e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava
la sua opera al momento della fine del rapporto.
   Tale competenza permane dopo il trasferimento  dell'azienda  o  la
cessazione  di  essa  o  della sua dipendenza, purche' la domanda sia
proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
  Competente per territorio per le controversie previste  dal  n.  3)
del'art.  409  e'  il  giudice  nella  cui circoscrizione di trova il
domicilio dell'agente, del rappresentante  di  commercio  ovvero  del
titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n.
3) dell'art. 409.
   Qualora   non  trovino  applicazione  le  disposizione  dei  commi
precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
   Sono  nulle  le   clausole   derogative   della   competenza   per
territorio'".