MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992 

  Attuazione  delle  direttive  della  Commissione  delle   Comunita'
europee  n. 87/481/CEE e n. 89/14/CEE che modificano la direttiva del
Consiglio   n.  70/458/CEE  del  29  settembre  1970  relativa   alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi.
(GU n.265 del 10-11-1992 - Suppl. Ordinario n. 121)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Vista la legge 16 aprile 1987, n.  183,  sul  coordinamento  delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari;
   Visto  in  particolare  l'art.  20, comma 1, della legge 16 aprile
1987,  n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita' economica europea  per  le  parti  in  cui  si  modifichino
modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di  ordine tecnico di altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
   Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
   Vista   la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  concernente  la
disciplina dell'attivita' sementiera;
   Vista la legge 20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti  del  Presidente
della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno  1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per il
coordinamento delle politiche comunitarie in data 14  dicembre  1987,
n. 600;
   Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n.
373 e 10 maggio 1982,  n.  517,  che  hanno  apportato  modifiche  ed
integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 70/458/CEE del 29 settembre
1970 relativa alla commercializzazione delle sementi  di  ortaggi,  e
successive modificazioni;
   Viste le direttive della Commissione n. 87/481/CEE del 9 settembre
1987 e n. 89/14/CEE del 15 dicembre 1988;
   Considerato   che   le  modifiche  apportate  dalle  direttive  n.
87/481/CEE e n. 89/14/CEE alla direttiva n. 70/458/CEE in materia  di
commercializzazione  delle  sementi di ortaggi devono essere recepite
nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine
esclusivamente tecnico;
   Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione  alle
citate direttive n. 87/481/CEE e n. 89/14/CEE, ai sensi dell'art. 20,
comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Nell'allegato  4  della  legge  20  aprile 1976, n. 195, viene
inserito il punto seguente:
A. Beta vulgaris:
   - rispetto a  qualsiasi  fonte  di  polline  del  genus  Beta  non
compresa sotto 1000 metri;
   - rispetto a fonti di polline di varieta' della stessa sottospecie
appartenente a un gruppo diverso di varieta':
     a) per le sementi di base 1000 metri;
     b) per le sementi certificate 600 metri;
   - rispetto a fonti di polline di varieta' della stessa sottospecie
appartenente allo stesso gruppo di varieta':
     a) per le sementi di base 600 metri;
     b) per le sementi certificate 300 metri.
  2.  L'attuale punto A diventa punto A-bis e le parole "Beta e" sono
sopresse ogni qualvolta compaiono nel testo.
   3. I gruppi di  varieta'  citati  nel  precedente  punto  A.  Beta
vulgaris, sono cosi' specificati:
    I.  Beta  vulgaris  L.  var.  vulgaris,  bietola da coste, e Beta
vulgaris L. var. conditiva Alef, bietola da orto.
   Se la coltura e'  di  una  varieta'  geneticamente  monogerme,  le
varieta'  multigermi  sono  da  considerarsi appartenenti a un gruppo
diverso.
    II. Beta vulgaris L. var. vulgaris, bietola da coste.
   Fermo restando il punto I, le varieta' sono classificate, in  base
alle loro caratteristiche, nelle cinque categorie seguenti:
Categorie                        Caratteristiche
   -                                     -
  (1)                                   (2)
   1         Con picciolo bianco e lembo fogliare verde chiaro,
              senza antociani.
   2         Con picciolo bianco e lembo fogliare verde medio o
              verde scuro, senza antociani.
   3         Con picciolo verde e lembo fogliare verde medio o
              verde scuro, senza autociani.
   4         Con picciolo rosa e lembo fogliare verde medio o
              verde scuro.
   5         Con picciolo rosso e lembo fogliare con antociani.
    III. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef, bietola da orto.
   Fermo  restando  il punto I, le varieta' sono classificate in base
alle loro caratteristiche, nelle sei categorie seguenti:
Categorie                        Caratteristiche
   -                                     -
  (1)                                   (2)
   1         Con sezione longitudinale della radice a forma
              ellittica trasversa stretta o ellittica trasversa e
              polpa della radice di colore rosso o violaceo.
   2         Con sezione longitudinale della radice a forma
              circolare o ellittica larga e polpa della radice di
              colore bianco.
   3         Con sezione longitudinale della radice a forma
              circolare o ellittica larga e polpa della radice di
              colore giallo.
   4         Con sezione longitudinale della radice a forma
              circolare o ellittica larga e polpa della radice di
              colore rosso o violaceo.
   5         Con sezione longitudinale della radice a forma oblunga
              stretta e polpa della radice di colore rosso o violaceo
   6         Con sezione longitudinale della radice a forma
              obtriangolare stretta e polpa della radice di colore
              rosso o violaceo.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA